Newsletter 15.07.20
15 Luglio 2020Conversione in Legge del Decreto Rilancio
30 Luglio 2020Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Con il D.L. 03/2020 è stata introdotta dal 01/07/2020 la nuova misura denominata “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che sostituisce il cosiddetto “Bonus Renzi”. Il trattamento integrativo sarà riconosciuto a condizione che:
– l’imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante;
– i redditi da lavoro dipendente ed assimilati siano inferiori a 28.000 €.
Il trattamento integrativo sarà pari a 100 € mensili, rapportato al numero di giorni di lavoro, quindi per l’anno 2020 è pari a 600 € e dal 2021 pari a 1.200 €.
I sostituti di imposta sono tenuti ad applicare in modo automatico il nuovo trattamento, a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, perciò, qualora il dipendente intendesse rinunciarvi e/o goderne solo in sede di conguaglio, dovrà comunicarlo all’azienda compilando l’apposito modulo.
Detrazioni fiscali per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il D.L. 03/2020 ha introdotto anche un’ulteriore detrazione fiscale per i lavoratori percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, che abbiano un reddito complessivo annuo compreso tra 28.000 e 40.000 €.
Per redditi complessivi compresi tra 28.000 e 35.000 € il valore massimo della detrazione annua è di 600 €, mentre tra 35.000 e 40.000 € il valore massimo della detrazione annua è di 480 €, entrambi gli importi decrescono progressivamente, fino ad azzerarsi, al raggiungimento del tetto massimo. 
