Newsletter 22.04.20
22 Aprile 2020Newsletter 13.05.20
13 Maggio 2020Bonus € 100 per chi ha prestato attività in sede a marzo 2020: necessaria l’autocertificazione per i requisiti
Il decreto Cura Italia prevede per i lavoratori dipendenti (NO stage, NO soci e amministratori), pubblici e privati, con reddito complessivo nell’anno 2019 non superiore a € 40.000, che abbiano prestato servizio nel mese di marzo 2020 (durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19), l’erogazione di un premio di importo netto pari a € 100,00 a carico dello Stato (anticipato dal datore di lavoro e recuperato su F24).
In merito a tale disposizione si evidenziano le seguenti problematiche.
- Lavoratori neo assunti nell’anno 2020: non è noto il reddito complessivo anno 2019 e, pertanto, non si conosce il rispetto della soglia di € 40.000;
- Lavoratori part time: la Risoluzione 18/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non ci sono riduzioni in base all’orario di lavoro, quindi spettano € 100,00 pieni. Tuttavia, è il lavoratore stesso con orario part time a dover certificare di non avere altri rapporti a tempo parziale e/o di non aver già percepito il premio c/o altro datore di lavoro dove presti attività sempre con orario parziale;
- Tutti gli altri lavoratori full time e/o di cui conosciamo il reddito prodotto anno 2019 con l’attuale datore: potrebbero avere avuto altri rapporti occasionali e/o redditi non noti al datore di lavoro, con i quali superano la soglia di € 40.000.
Per l’erogazione del premio sopra indicato, quindi, TUTTI i lavoratori dell’azienda dovranno debitamente compilare, datare e firmare questo modulo, pena l’esclusione dall’erogazione, e restituirlo allo Studio.
Non c’è fretta nell’erogazione di tale premio: può essere fatta entro il 31/12/2020, quindi se alcuni lavoratori non riescono tempestivamente a compilare e firmare il modulo allegato resterà sospesa l’eventuale erogazione del premio fino a ricezione dello stesso.
Via libera alla proroga dei contratti a tempo determinato e in somministrazione anche se l’attività è sospesa
Il DL Cura Italia è stato approvato venerdì 24 aprile. Un’importante novità riguarda tempi determinati e somministrazione, con la previsione delle proroghe dei contratti in essere in deroga al D.Lgs. 81/2015 che le vietava, in condizioni di normalità. La Legge non è ancora stata pubblicata, ma il testo è definitivo.
Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. – (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine) –
1. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione».
DPCM 26 Aprile 2020: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che regolamenta la c.d. fase 2 dell’epidemia da COVID-19, con disposizioni valide dal 4 maggio, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020, al 17 maggio 2020.
Il Decreto chiarisce che, a partire dal 4 maggio, potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso, di cui all’allegato 3. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile 2020, è possibile procedere con tutte le operazioni propedeutiche alla riapertura, come la sanificazione degli ambienti, e per la sicurezza dei lavoratori.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1. Sono, inoltre, sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che non si sosti all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
In ordine alle attività professionali il Decreto prescrive che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del D.P.C.M. possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – qui i punti di attenzione – sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 6 al D.P.C.M.), nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile 2020 (allegato 7 al D.P.C.M.), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 al D.P.C.M.). La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il D.P.C.M. prevede, infine, regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37,5° e sintomatologia respiratoria: è obbligatorio restare a casa e avvertire il proprio medico.
