Newsletter 15.04.20
15 Aprile 2020Newsletter 29.04.20
29 Aprile 2020Azione di verifica del rispetto delle misure di sicurezza da parte dell’Ispettorato del lavoro
L’INL, con nota n. 149 del 20 aprile 2020, in seguito alla circolare del Ministero dell’interno del 14 aprile 2020, ha prescritto ai propri Uffici territoriali di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali nell’emergenza da Covid-19.
L’obbiettivo dei controlli sarà finalizzato – ai sensi dell’art. 2, co. 10, del d.P.C.M. 10.04.2020 – alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (“protocollo anti- contagio”).
Il controllo sarà, pertanto, estraneo allo svolgimento di funzioni di controllo e di accertamento che, nell’esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza.
Inail: indennizzabilità, infortuni in itinere, prescrizione prestazioni
Attraverso la circolare n. 13/2020, l’Inail ha chiarito diversi aspetti riguardanti l’indennizzabilità dei casi di Covid-19, gli infortuni in itinere nel periodo di emergenza e la prescrizione delle prestazioni.
L’Istituto ha precisato che per gli operatori sanitari e per i lavoratori a costante contatto col pubblico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc) opera una presunzione di contagio in ambito lavorativo.
Negli altri casi sarà l’accertamento medico-legale a guidare il riconoscimento. Quindi, se il medico ritiene che il contagio sia lavorativo redigerà il certificato medico e l’azienda dovrà comunque procedere alla denuncia di infortunio, successivamente sarà l’Istituto a valutare l’effettiva eziologia professionale del Covid-19, fermo restando che in tal caso non opererà la presunzione semplice di indennizzabilità, attraverso la tempestiva acquisizione della documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio.
Il datore di lavoro dovrà, quindi, “porre particolare attenzione nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio”. Qualora l’Istituto ritenga non indennizzabile il caso, provvederà alla segnalazione all’Inps.
Nel caso di accoglimento, all’infortunato spettano tutte le prestazioni dell’Istituto e anche la rendita ai superstiti in caso di decesso del lavoratore e la relativa prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunisticodell’azienda e non provocano, quindi, aumento di tasso. Ma l’Istituto potrebbe rivalersi sul datore di lavoro, ove sia acclarata una sua responsabilità nella causazione dell’evento.
In caso di infortunio in itinere, occorre inviare la denuncia di infortunio ex articolo 53, D.P.R. 1124/1965, nei termini di Legge, astenendosi da ogni valutazione circa l’indennizzabilità.
In tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni erogate dall’Inail, l’articolo 34, comma 1, D.L. 18/2020, del D.L. Cura Italia dispone che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto.
