Newsletter 04.03.20
4 Marzo 2020Decreto Cura Italia
18 Marzo 2020Coronavirus: informazioni utili sulla gestione del lavoro durante l’emergenza
L’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del medesimo giorno, rende l’Italia intera un’unica “zona protetta”.
Spostamenti per esigenze lavorative
Per ciò che concerne le motivazioni che giustificano gli spostamenti delle persone fisiche, è necessario individuare il significato corretto e univoco da assegnare all’espressione “comprovate esigenze lavorative”: qualsiasi “esigenza lavorativa” per la quale occorra spostarsi, a prescindere da qualsiasi distinzione rispetto al tipo di attività lavorativa (di natura subordinata, autonoma o professionale) e che non devono necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite – alla luce di quanto emerge dalla norma e dai primi chiarimenti di prassi – alle ordinarie esigenze richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorativa.
Come confermato dal Comunicato Stampa diramato dal Ministero dell’Interno che riporta la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli, non appaiono essere richiesti particolari adempimenti di forma affinché tali esigenze siano dimostrate, potendo essere sufficiente anche la sola autodichiarazione degli interessati. Tale direttiva rammenta anche che la violazione delle disposizioni sulla mobilità personale, come previsto dall’art. 4, co. 2, del DPCM 8 marzo 2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 c.p., che persegue chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Strumenti a disposizione del datore di lavoro
Al fine di contenere la mobilità delle persone, riducendo così le possibilità di contagio, alla lettera e) del co. 1 dell’art. 1 del DPCM dell’8 marzo, esteso all’intero territorio nazionale dal 10 marzo, “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r”, ossia il ricorso al lavoro agile.
Lavoro agile
Per potere legittimamente avviare la prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale sarà, dunque, necessario:
a) fornire in modalità telematica (e-mail, PEC, etc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’informativa sulla sicurezza prevista dall’art. 22 della L. 81/2017;
b) depositare la comunicazione obbligatoria ex art. 23 L. 81/2017 e semplificata dal DPCM con la possibilità di invio attraverso il portale ministeriale con un semplice file massivo excel e senza alcun accordo o autocertificazione allegato da depositare. Il portale del Ministero del Lavoro ha reso accessibile una nuova procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working emergenziale, pubblicando anche una guida. In particolare, la nuova procedura consente, limitatamente alla tipologia “emergenziale” di smart working, attiva fino al 31.7.2020, di ottemperare agli obblighi comunicativi del lavoro agile attraverso l’upload di un unico file Excel (formato xls), con i dati obbligatori richiesti dalla procedura di comunicazione (C. fiscale del datore di lavoro, c. fiscale del lavoratore insieme al relativo nome, cognome, data e comune di nascita, n. di PAT e voce di tariffa Inail applicata insieme alla data di inizio e fine del periodo di applicazione dello smart working derogatorio).
Inoltre, il governo ha promosso, attraverso specifica piattaforma, una iniziativa di solidarietà digitale secondo la quale numerosi provider di telefonia, servizi informatici e formazione IT mettono a disposizione connessioni internet, webinar, piattaforme di call conference e altri strumenti, in modo gratuito, per agevolare la promozione del lavoro agile e della formazione in remoto.
Va segnalato come, alla lettera, l’art. 18 c. 1 della L. 81/2017 non lasci spazio a un utilizzo estensivo del lavoro agile anche ai tirocini formativi extra-curriculari. Tuttavia, sulla base dell’emergenza sanitaria in atto, qualora il soggetto ospitante, d’intesa con il soggetto promotore, non ravvisi l’utilità e l’opportunità di una sospensione del tirocinio medesimo, va segnalata l’interpretazione estensiva fornita dalla Regione Lombardia con comunicato del 26 febbraio scorso in cui si specifica che “il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio”.
Pur ricorrendo le condizioni emergenziali riconosciute, si devono comunque rispettare i princìpi fondamentali di tutela e l’adempimento degli obblighi connessi, così come ribadito dal DPCM dell’8.3.2020, all’art. 2, co.1, lett. r). Pertanto, appare fortemente opportuno fornire una informativa pratica da inviare ai lavoratori coinvolti, unitamente a quella esplicitamente richiesta ai fini degli adempimenti sulla sicurezza dall’art. 22 della L. 81/2017.
Fruizione di ferie e congedi
L’articolo 1 co. 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, applicato ora a tutto il territorio italiano, spinge i datori di lavoro a promuovere e favorire la fruizione di ferie e congedi ordinari.
A prescindere dal ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro potrà legittimamente affiancare al lavoro agile (non applicabile per figure come i lavoratori coinvolti nei cicli produttivi di lavorazione strettamente industriali, così come per quanto concerne gli operatori di vendita al dettaglio degli esercizi commerciali) il collocamento unilaterale in ferie, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.
Lavoratori autonomi e professionisti
Secondo lo spirito del DPCM, tutte le indicazioni in materia lavoristica ivi contenute sono considerabili valide anche per i lavoratori autonomi e professionisti. Pertanto, altresì, nella gestione degli studi professionali si raccomandano:
- il rispetto delle norme di sicurezza, concretamente, ad esempio, adeguamento alle distanze (1 metro) tra persone all’interno dello studio e, di conseguenza, annullamento di occasioni di assembramenti di numerose persone in medesimo luogo (evitare riunioni “plenarie” in compresenza, sfruttando la tecnologia per attivare modalità di meeting digitali, …);
- incentivare lo smart working secondo le regole di cui sopra valide per tutti.
