Newsletter 29.01.20
29 Gennaio 2020Newsletter 12.02.20
12 Febbraio 2020Approvato il decreto legge per il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai lavoratori
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 23 gennaio 2020, ha approvato un D.L. che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il Decreto, in attuazione della Legge di Bilancio 2020, che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.
Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro si introduce, invece, una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.
È l’utilizzatore il responsabile per danni cagionati a terzi dal lavoratore somministrato
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889, in tema di contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. 276/2003, ha ritenuto che la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava in via esclusiva sull’utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa, non sul somministratore mero datore di lavoro. Si tratta, infatti, di soggetto assimilabile al paradigma generale del padrone o committente ex articolo 2049, cod. civ., assumendo l’espressa previsione di responsabilità dell’utilizzatore, contenuta nell’articolo 26, D.Lgs. 276/2003, come valenza meramente confermativa dell’applicabilità della norma codicistica.
Sicurezza sul lavoro: per le attrezzature che necessitano di specifica abilitazione non si applica al datore di lavoro la sanzione in caso di utilizzo senza l’abilitazione stessa
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 23 gennaio 2020, ha chiarito che, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro per la quale è prevista una specifica abilitazione da parte di qualsiasi operatore, compreso il datore di lavoro, che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, l’ambito di operatività dell’articolo 87, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/2008, che prevede “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso” non opera qualora le suddette attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.
