Tassazione dei veicoli in uso promiscuo
24 Gennaio 2020Newsletter 05.02.20
5 Febbraio 2020Licenziamenti: con il Jobs act non aumentano i rischi per i lavoratori
Secondo i dati raccolti dallo studio “I contratti a tempo indeterminato prima e dopo il Jobs act” – elaborato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro utilizzando i microdati CICO (Campione Integrato Comunicazioni Obbligatorie) – il contratto “a tutele crescenti” non presenta maggiore rischio di licenziamento rispetto a quello soggetto al regime dell’art. 18. A 39 mesi dall’assunzione, risulta licenziato il 21,3% dei dipendenti assunti nel 2015 con il nuovo regime a fronte del 22,6% dei neoassunti con contratto tradizionale nel 2014. Il contratto a tutele crescenti, inoltre, “sopravvive” di più rispetto a quello tradizionale: sempre a 39 mesi dall’assunzione, il 39,3% dei contratti stipulati nel 2015 continuano ad essere attivi contro il 33,4% di quelli sottoscritti in regime di articolo 18. Se si guarda, poi, alle motivazioni dei licenziamenti, quelli per motivo economico restano la principale causa di recesso (a 39 mesi dall’assunzione risulta licenziato per tale motivo il 18,5% dei neoassunti con contratto a tutele crescenti contro il 20,6% degli assunti con contratto a tempo indeterminato tradizionale) mentre il licenziamento disciplinare continua a interessare una quota marginale di neoassunti con le tutele crescenti (2,8% contro 2,1%).
L’analisi è stata condotta confrontando gli esiti occupazionali dei contratti a tempo indeterminato stipulati a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del regime a tutele crescenti, con gli avviamenti effettuati tra il 2011 e il 2014 e, dunque, soggetti all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per un periodo pari a 39 mesi dall’attivazione ed escludendo i contratti a tutele crescenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo triennale previsto dalla L. n. 190/2014.
Giovani imprenditori in agricoltura
Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004 con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi.
Infortunio per prassi pericolosa tollerata in azienda: reato di lesione colposa aggravata
La Cassazione Civile, Sezione Quarta Penale, con sentenza 2 dicembre 2019 n. 48779, ha stabilito che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di Legge e a quelle eventualmente impartitegli. Qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri una prassi contra legem, ne consegue che in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro, che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza e di tempestivo intervento circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme.
