Newsletter 05.11.19
5 Novembre 2019Bando “Conciliamo”
19 Novembre 2019Contratto di appalto: come sta cambiando, nuovi oneri per il committente, aggravio burocratico
L’articolo 4, D.L. 124/2019, pone in capo al committente un nuovo ruolo: sarà tenuto al versamento delle ritenute per i redditi di lavoro dipendente applicate ai lavoratori occupati negli appalti effettuati da appaltatori e subappaltatori. Non c’è, dunque, la sola responsabilità solidale, ma un intervento diretto in sostituzione dell’appaltatore e subappaltatore nel versamento delle ritenute fiscali. Ritenute trattenute dal datore di lavoro-appaltatore e versate dal committente. Entrata in vigore: 01/01/2020.
L’appaltatore e/o i subappaltatori devono determinare le imposte da trattenere ai dipendenti (Irpef e addizionali regionali e comunali) considerando l’utilizzo dei propri lavoratori in opere e servizi, quindi per singolo appalto. Considerando il metodo di tassazione progressivo, possiamo presumere che l’Agenzia delle Entrate prevederà la suddivisione dell’imposta in modo proporzionale, magari considerando le ore lavorate nei vari appalti. Al lavoratore un unico cedolino con unico prelievo fiscale, ma le imposte da versare “spalmate” per singolo appalto dove il lavoratore avrà prestato attività nel mese di riferimento. Il che non comporta alcun problema operativo se il lavoratore è adibito ad un unico appalto, ma evidenti complicazioni se nel singolo mese il lavoratore è utilizzato in più appalti.
5 giorni prima della scadenza di pagamento dell’imposta, l’appaltatore e/o i subappaltatori dovranno:
- versare al committente, in apposito conto corrente bancario e postale, l’importo delle imposte da pagare;
- comunicare al committente i lavoratori interessati all’appalto con le relative ore, la retribuzione e le ritenute fiscali.
Nella stessa occasione i predetti soggetti potranno richiedere di compensare il debito d’imposta con i corrispettivi maturati ed esigibili, evitando così il versamento al committente dell’imposta. L’appaltatore e i subappaltatori restano responsabili della determinazione dell’imposta, ma al versamento provvede il committente, il quale, sulla base delle comunicazioni sopra indicate, provvede a versare le imposte per conto di altri tramite dedicato modello F24. Più appaltatori e subappaltatori sono coinvolti nell’appalto, più F24 devono essere compilati senza possibilità alcuna di compensare propri crediti. Il committente successivamente provvederà a comunicare l’avvenuto versamento ad appaltatori e subappaltatori.
Qualora qualcosa nella filiera o negli adempimenti non fosse rispettato nei tempi o nella modalità, il committente dovrebbe sospendere il pagamento del corrispettivo segnalando l’omissione all’Agenzia delle Entrate. Sono interessati alla procedura tutti gli appalti: anche quelli della durata di qualche giorno.
La procedura, tuttavia, non è prevista, ma sul punto si dovrà attendere apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, laddove siamo in presenza di soggetti appaltatori e/o subappaltatori che:
- hanno un’attività da almeno 5 anni o hanno versato negli ultimi 2 anni un importo di ritenute superiore a 2 milioni;
- e non siano soggetti a cartelle di pagamento per oltre 50.000 euro.
Nell’intera procedura non è specificato come potranno essere gestiti i crediti fiscali gestiti in busta paga, come il credito degli 80 euro e i rimborsi da assistenza fiscale: da una prima lettura sembrerebbero esclusi dall’adempimento di versamento dell’imposta, ma resta da comprendere come potranno essere utilizzati in compensazione dal datore di lavoro.
Illustrata la disposizione normativa è bene, nelle more dell’entrata in vigore e della legge di conversione, fare alcune osservazioni. In prima battuta si rileva che l’intera procedura ribalta su committenti e appaltatori il costo dei controlli che dovrebbero essere fatti dall’Erario. Inoltre, la procedura si può complicare laddove un singolo subappaltatore non provvedesse all’adempimento: in questo caso il committente dovrebbe bloccare l’intero corrispettivo mettendo a repentaglio l’intera filiera a danno dei lavoratori coinvolti.
Si potranno avere complicazioni in presenza di lavoratore occupato in più appalti o per appalti della durata di qualche giorno nel mese. Gli F24 predisposti dal committente devono necessariamente essere semplificati: esistono allo stato dell’arte troppi codici tributo e suddivisioni (anno, Regione, Comune etc.), che complicano l’adempimento. Inoltre, qualora l’appaltatore o i subappaltatori dovessero pagare al committente in ritardo le imposte, quest’ultimo dovrebbe provvedere a versare le ritenute in ritardo calcolando interessi e sanzioni secondo le regole del ravvedimento operoso. Ulteriore onere a carico del committente.
Per eventuali variazioni attendiamo gli aggiornamenti in sede di conversione in Legge.
Se il dipendente crea tensioni in ufficio, è possibile il trasferimento organizzativo
Il dipendente che genera tensioni o contrasti nella sede o unità produttiva, in modo incidente nel buon andamento dell’ufficio, può legittimamente essere oggetto di trasferimento per incompatibilità ambientale, a patto che il datore di lavoro sia in grado di dimostrarne le cause.
Non si configurerebbe un trasferimento di natura disciplinare, ma rientrerebbe nell’alveo delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa che, in base all’articolo 2103 del Codice civile, rendono il provvedimento lecito indipendentemente dalla “colpa” del dipendente trasferito.
Concetto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 27345/2019. Nel caso di specie, confermava il trasferimento dettato da ragioni di incompatibilità ambientale, accettando la tesi del datore di lavoro con la quale dimostrava che i comportamenti del lavoratore generavano disfunzione e disorganizzazione nella struttura aziendale. Nessun riferimento, quindi, alla sanzionabilità o meno dei comportamenti tenuti dal lavoratore: non si tratta di provvedimento disciplinare, bensì di azioni datoriali volte al corretto funzionamento e, quindi, di natura organizzativa.
L’amministratore di società può rinunciare al compenso
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 settembre 2019, n. 22802, ha stabilito che l’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli; tale diritto è disponibile e può essere oggetto di rinuncia, anche attraverso una remissione tacita del debito. Tale rinuncia, tuttavia, non si desume semplicemente dalla sua condotta inerte, ma necessita di un comportamento concludente tale da rivelare in modo univoco la sua volontà abdicativa. Nel caso di specie, il non aver mai richiesto la liquidazione del proprio compenso durante l’intero e lungo rapporto di lavoro può realizzare la condotta di tacita rinuncia al compenso.
