Rimborsi spese, diarie e indennità di trasferta
31 Ottobre 2019Newsletter 12.11.19
12 Novembre 2019Onere del datore di lavoro provare in giudizio le motivazioni del trasferimento del dipendente
Confermato il licenziamento di un lavoratore, assente nella nuova sede di destinazione, anche se le motivazioni addotte dal datore di lavoro cambiano. La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 settembre 2019, n. 22100, ha stabilito infatti che è sufficiente per l’imprenditore dimostrare in giudizio le reali cause che hanno originato la scelta del trasferimento (organizzative e produttive), pur se integrate o modificate rispetto a quelle originarie.
La Cassazione ribadisce un concetto ormai noto nei rapporti di lavoro: ciò che prevale è la concreta sussistenza dei fatti, non tanto la mera forma.
Se l’appalto è irregolare, i contributi previdenziali seguono la prescrizione quinquennale
Nel caso di appalto di opere e servizi su basi irregolari, il committente risponde in solido con l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) a corrispondere, nel limite di 2 anni, dalla cessazione dell’appalto, i trattamenti retributivi dei lavoratori coinvolti nell’appalto stesso.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 settembre 2019 n. 22110, afferma che medesima scadenza non è applicabile all’azione promossa dagli Enti previdenziali, cui non si applica quanto previsto dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003.
Occupazione ancora giù: 60.000 occupati in meno in tre mesi
Da luglio si registra un trend negativo nei dati occupazionali. Negli ultimi tre mesi si contano 60.000 unità in meno di lavoratori occupati, con una crescita conseguente della disoccupazione attestatasi intorno al 10% nel mese di settembre (in Europa peggio dell’Italia solo Spagna e Grecia, mentre la media è del 7,5% Area Euro).
I dati diffusi ieri da Istat ed Eurostat fotografano un mercato del lavoro italiano che si sta allineando ad una crescita fiacca, dopo i primi mesi dell’anno un po’ più vivaci.
Fringe benefit auto aziendale: cosa dobbiamo aspettarci dalla Legge di Bilancio
Tra le norme in discussione nella Legge di Bilancio, trova spazio anche l’aumento del costo del fringe benefit, seppure parzialmente mitigato dopo la prima bozza di stesura. La norma oggi stabilisce la tassabilità del fringe benefit auto al 30% del costo chilometrico calcolato dall’ACI su una percorrenza annua di 15.000 chilometri. La prima proposta spostava la tassabilità al 100% del valore. Dopo il polverone suscitato da questa ipotesi, i numeri dovrebbero essere diversi. Il passaggio al 100% viene lasciato solo per le “vetture superinquinanti”, ma seguiranno chiarimenti per stabilire quali sono.
Ci sarebbe poi una seconda fascia di modelli – in cui rientrerebbe la stragrande maggioranza delle attuali flotte aziendali – che subirebbe un aggravio più contenuto, ma comunque sensibile. La quota di percorrenza per uso privato tassabile, infatti, raddoppierebbe: dal 30% al 60% dei 15.000 chilometri.
Dagli aggravi di tassazione verrebbe salvata soltanto una terza fascia, quella delle auto elettriche o ibride, per le quali resterebbe il 30%. Il ministero precisa che verranno esclusi dagli aggravi i veicoli «utilizzati a fini commerciali», che non erano mai stati toccati poiché, almeno concettualmente, non vengono usati a fini privati.
In ogni caso, va detto che nelle flotte aziendali attuali la preminenza è ancora degli esemplari a gasolio. Quindi probabilmente la maggior parte degli utenti ricadrebbe nella seconda fascia e subirebbe un prelievo raddoppiato. Per informazioni definitive attendiamo la conversione in Legge della proposta.
