Newsletter 10.09.19
10 Settembre 2019Newsletter 24.09.19
24 Settembre 2019Pensioni over 100.000 euro annui: riduzione, ma non per tutti
L’Inps, con circolare n. 116 del 9 agosto 2019, relativamente alla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua, ha chiarito che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi non interessate dalla riduzione in parola. Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Dimissioni volontarie in periodo tutelato: sì alle indennità
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 giugno 2019, n. 16176, ha stabilito che, in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell’articolo 55, D.Lgs. 151/2001, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Contribuzione INPS per titolare e coadiutore familiare
Con una recente decisione (ordinanza n. 8384/2019) la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi circa la responsabilità del titolare di un rapporto assicurativo INPS di tipo autonomo, per l’eventuale debito sorto, verso l’Istituto, in relazione alla posizione di un suo familiare collaboratore.
Una preliminare distinzione soggettiva deve essere posta, necessariamente, definendo le 2 figure:
- il titolare, inteso come il soggetto attivo del rapporto assicurativo previdenziale che esercita, con abitualità e prevalenza, un’attività d’impresa commerciale, di servizi, o artigiana;
- il familiare, quale soggetto iscritto in quanto componente della famiglia del titolare, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, anch’esso svolgente l’attività con abitualità e prevalenza.
Posta tale distinzione si ribadiscono i necessari caratteri di “abitualità e prevalenza” dell’attività svolta da tali soggetti, ai fini dell’obbligatorietà della loro iscrizione.
La causa, all’attenzione della Cassazione, riguardava una richiesta INPS operata verso il titolare di un rapporto assicurativo, per pagamento di un debito previdenziale di un suo familiare.
Come chiarito dalla Suprema Corte, vi è la piena responsabilità del titolare verso l’Istituto, per la casistica sopra evidenziata, originata da specifiche disposizioni normative. Viene, infatti, disposto che “il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti” (articolo 10, L. 613/1966).
Se ne deduce:
- l’iscrizione del familiare deriva in genere da quella del titolare, tanto che quest’ultimo soggetto è tenuto, ex lege, al pagamento dei contributi anche per il proprio familiare;
- il titolare vanta, sempre secondo le norme citate, un diritto di rivalsa verso il familiare per le somme contributive versate.
Il familiare, pertanto, non avrà un proprio debito contributivo verso l’INPS (né un suo autonomo rapporto con l’Istituto), essendone gravato il titolare del rapporto assicurativo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ribadisce la necessarietà del rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi
L’INL con la recente circolare n. 9 del 10 settembre 2019 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al rispetto della contrattazione collettiva dando seguito al precedente provvedimento emanato sul tema, la circolare n. 7 del 2019.
In primo luogo il Ministero ricorda il perimetro dell’intervento della circolare 7, cioè la portata dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che, come noto, si riferisce alla fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, subordinata al rispetto della contrattazione stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso: al fine di agevolare l’attività di vigilanza, l’INL si riserva di fornire al personale ispettivo un prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell’ambito del CCNL di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici “normativi e contributivi”.
