Newsletter 30.04.19
30 Aprile 2019Newsletter 14.05.19
14 Maggio 2019Contratto di lavoro a tempo determinato: gli stagionali sono una categoria privilegiata
Le recenti riforme che hanno fortemente ridotto le possibilità di accesso al tempo determinato, non hanno intaccato il contratto a termine di tipo stagionale. Sul tema del contratto stagionale si verifica, quale prima questione, l’assenza di una precisa definizione normativa di “stagionalità”, ossia di azienda stagionale. Tocca quindi rifarsi al vecchio D.P.R. 1525/1963 oppure confidare nella contrattazione collettiva.
Il problema si pone per quelle attività che non si rivelano come stagionali sul piano normativo – ossia quelle che abbiano “un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi” nell’anno solare (D.P.R. 1525/1963, allegato 1, punto 48) – ma che in effetti riscontrino picchi di lavoro legati, appunto, alla stagionalità. La questione deve essere quindi attentamente analizzata sulla base del Ccnl applicato all’azienda, oppure ricorrendo alla contrattazione di secondo livello.
Vantaggi del contratto stagionale: non sottostà al limite di durata massima del contratto a termine, oggi pari a 12 mesi (considerando che le causali, che pur estenderebbero la durata massima a 24 mesi, sono senz’altro difficilissime da indovinare). Inoltre, libertà di proroghe e rinnovi e niente stacchi in caso di riassunzione. Anche il limite massimo dei contratti a termine stipulabili (20%, ex lege) risulta inapplicabile al lavoro stagionale.
Con tale rapida panoramica si è visto come il contratto a termine stagionale si smarchi dal classico contratto a tempo determinato; una posizione di privilegio che, di fatto, è dovuta alla peculiare forma di svolgimento dell’attività soggetta appunto a stagionalità, per definizione ciclica.
Può essere legittimo il licenziamento del dipendente che abusa dei permessi sindacali
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 febbraio 2019, n. 4943, affronta un’interessante questione afferente alla tematica dell’abuso del diritto nel rapporto di lavoro, relativa all’utilizzo dei permessi sindacali accordati dall’azienda per finalità ricreative e comunque estranee alla loro originaria motivazione.
Se da una parte è sicuramente vero che le attività in cui si sostanzia il mandato sindacale non sono controllabili dal datore di lavoro, ferma restando la censurabilità nel caso in cui si accerti la fruizione del permesso per fini personali, la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi può essere controllata e, in caso di accertata mancata partecipazione, essere sanzionata disciplinarmente. Se si travalica la finalità sindacale, l’abuso commesso rileva sicuramente a livello disciplinare e, potenzialmente, può giustificare la sanzione disciplinare espulsiva del licenziamento per giusta causa. Già in passato vi erano pronunce in tal segno.
È legittimo affidarsi ad un’agenzia investigativa per verificare comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° marzo 2019, n. 6174, ha ritenuto che i controlli effettuati dal datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, inoltre non violano la privacy del dipendente solo se vengono effettuati in luoghi pubblici e riguardano fatti estranei alla prestazione lavorativa.
Crescono i contratti a tempo indeterminato
Nel mese di marzo si registra un tasso di disoccupazione del 10,2%, leggermente inferiore al 10,5% di febbraio, con circa 96.000 persone in meno in cerca di lavoro. Il confronto con gli altri Paesi evidenzia un gap però ancora notevole: – 15% di occupati rispetto alla media UE e + 3% sui senza lavoro.
Questo è quanto emerge dai dati ISTAT, i cui dati chiariscono che agli aspetti positivi di marzo si arriva soprattutto grazie alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (+ 44.000 sul mese) oltre agli autonomi (+ 14.000). Grazie alla stretta normativa sul contratto a termine, gli occupati a tempo determinato rallentano fortemente.
