Newsletter 09.04.19
9 Aprile 2019Newsletter 23.04.19
23 Aprile 2019Anf: chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda
L’Inps, con messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019 in riferimento alla circolare n. 45/2019, che ha offerto chiarimenti sulla presentazione di istanza di Anf, ha chiarito che la domanda può essere presentata attraverso il servizio web o esclusivamente tramite i patronati, non essendovi altri intermediari autorizzati.
Nuovo regime forfetario per titolari di partita Iva: le indicazioni per accedere
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha offerto indicazioni sulle modalità di accesso al regime forfetario per i titolari di partita Iva, con aliquota unica al 15%, che scende al 5% per le start up, introdotto dalla L. 145/2018.
Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro, rientrano nel nuovo regime forfetario, che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15%, in aggiunta a quanti iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli ex praticanti che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.
La circolare precisa che, grazie alle modifiche normative operate dalla Legge di Bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare alcuna opzione o comunicazione. Anche i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.
Utilizzo personale del permesso sindacale: licenziamento legittimo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 4943, ha deciso che il dipendente che richiede un permesso per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi sindacali di cui è membro, ma poi, di fatto, fa un uso personale del tempo concesso, può essere licenziato, in quanto l’assenza dal lavoro si qualifica come mancato svolgimento della prestazione per fatto imputabile al lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro può svolgere controlli circa le modalità di effettiva fruizione del permesso.
Gravidanza insorta nel periodo del preavviso
L’ordinanza n. 9268 del 2019 della Corte di Cassazione affronta il caso dell’insorgenza dello status di gravidanza durante il periodo di preavviso.
La prima questione affrontata è la qualificazione giuridica del licenziamento, ossia un atto unilaterale recettizio che si perfeziona nel momento in cui l’informazione entra nella sfera cognitiva del destinatario. Possiamo quindi dire che il licenziamento è giuridicamente valido quando la lavoratrice viene portata a conoscenza della decisione di recedere dal rapporto di lavoro presa dal datore di lavoro.
A questo punto, per verificare la legittimità del licenziamento, bisogna conoscere la data precisa nella quale il licenziamento si è perfezionato e comparare tale data con quella di insorgenza dello status di gravidanza. Se lo status di gravidanza è insorto antecedentemente alla conoscenza del licenziamento da parte della lavoratrice allora opererà il divieto di licenziamento previsto dall’articolo 54 del D.Lgs 151 del 2001. Se invece lo status di gravidanza è insorto successivamente, potrà operare la sospensione del rapporto di lavoro solamente se la gravidanza sarà insorta dopo la notifica del licenziamento ma prima della conclusione del periodo di preavviso.
