Newsletter 02.04.19
2 Aprile 2019Newsletter 16.04.19
16 Aprile 2019Attività gravose, qualifiche professionali e flussi UniEmens: un adempimento che non risolve il problema
Nell’intento di semplificare e velocizzare le procedure di accesso al pensionamento anticipato per quei lavoratori che hanno svolto attività gravose, l’Inps ha introdotto l’ulteriore obbligo per le aziende di inserire un nuovo dato – la qualifica professionale del lavoratore sulla base della classificazione delle professioni adottata dall’Istat – nel flusso mensile UniEmens.
La legge di Bilancio 2017 ha previsto, dal 1° maggio 2017, l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 199.
Per quanto qui di interesse, alla lettera d) vengono citati quei lavoratori dipendenti, svolgenti le professioni di cui all’allegato E annesso alla medesima legge, che al momento del pensionamento risultano aver prestato, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 (requisiti oggi vigenti a seguito modifica introdotta dalla L. 205/2017), ”attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo”.
Il Ministero del lavoro, agli inizi del 2018, prendeva atto della necessità di specificare ulteriormente le professioni e approvava quindi, di concerto con il Mef, un nuovo elenco delle attività gravose riportato nell’allegato A al D.P.C.M. 5 febbraio 2018. La scelta, in questo caso, fu di richiamare per ogni macro-categoria la classificazione delle lavorazioni adottate dall’Istat.
Vi è un aspetto ancor più importante da considerare. La scelta di far riferimento alla classificazione Istat era apparsa da subito scellerata. Si è partiti, infatti, da una norma che collega i benefici pensionistici allo svolgimento di determinate attività lavorative – e, più esattamente, per le quali è richiesto “un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo” – per arrivare a voler gestire questo diritto in base alla qualifica professionale ricoperta. Come se tra le due cose vi fosse sempre una corrispondenza biunivoca.
La realtà, soprattutto nelle piccole aziende, è molto diversa e la pluralità e promiscuità delle mansioni sono quasi la norma. Per questo la rigidità della classificazione Istat poco si addice all’esigenza di tutela della norma, che è riservata alla sostanziale gravosità del lavoro svolto e non a una formale qualificazione professionale.
Servizi di baby sitting e contributo per servizi all’infanzia: il beneficio non c’è più
L’Inps, con messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019, ha ricordato che la L. 145/2018 non ha previsto il rinnovo del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), L. 92/2012. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio in oggetto. L’Istituto fornisce informazioni alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo.
Codatorialità e responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 febbraio 2019, n. 3899, ha deciso che, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, si configura l’unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell’articolo 1294 cod. civ..
La procedura conciliativa obbligatoria nel licenziamento per assunti ante jobs act: termini rigorosi per l’impugnazione
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo la procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro fa parte del meccanismo di conciliazione preventiva previsto dalla Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012) per le aziende che hanno più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell’ambito comunale o più di 60 nell’ambito nazionale.
La richiesta di conciliazione va fatta alla Direzione Territoriale del Lavoro competente che ha tempo fino a 7 giorni per convocare le parti innanzi la Commissione di Conciliazione. Senza l’esperimento della procedura conciliativa il licenziamento è illegittimo. L’illegittimità del licenziamento può essere fatta valere dal lavoratore entro il termine di 60 giorni come previsto dalla Legge 183 del 2010, meglio conosciuta come “Collegato Lavoro”.
Come sottolineato dai giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 8660 del 28 marzo 2019, l’assenza della conciliazione preventiva non sospende il decorso del termine previsto per impugnare il provvedimento espulsivo. L’impugnazione deve avvenire, in ogni caso, nei termini. Il mancato rispetto dei termini ha impedito al lavoratore di ottenere un’indennità risarcitoria onnicomprensiva da un minimo di 6 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
