Newsletter 19.02.19
19 Febbraio 2019Newsletter 05.03.19
5 Marzo 2019Sanzioni per i datori di lavoro che occupano illegalmente lavoratori extra UE
È stato pubblicato, sulla G.U. n. 39 del 15 febbraio 2019, il D.I. 151 del 22 dicembre 2018, Regolamento di attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Il D.I. ha indicato i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio e ha stabilito in 1.398 euro, per l’anno 2018, la sanzione amministrativa accessoria, che il giudice deve applicare al datore di lavoro che occupa illegalmente un lavoratore clandestino e che corrisponde al costo medio di rimpatrio. La sanzione è aggiornata entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Capo della Polizia.
L’assunzione di persone detenute o internate porta benefici contributivi
L’Inps, con circolare n. 27 del 15 febbraio 2019, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148, ha fornito le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.
Cooperative sì, ma al giusto prezzo: limite al dumping salariale
A prescindere dal contratto collettivo applicato dalla società, ai lavoratori di cooperative deve essere garantito un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per analoghe prestazioni, dal Ccnl del settore o della categoria affine siglato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La Cassazione è pervenuta a questa conclusione (sentenza 4951/2019 ) facendo riferimento al combinato disposto dell’articolo 3 della legge 142/2001 e dell’articolo 7 del Dl 248/2007, dai quali si desume, secondo la Suprema Corte, che:
- le società cooperative sono tenute ad applicare al socio lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal Ccnl del settore o della categoria in cui esse operano;
- in presenza di una pluralità di contratti collettivi riconducibili al medesimo settore o categoria, si deve fare applicazione, a questo fine, del Ccnl stipulato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In altri termini, ad avviso della Cassazione le società cooperative, fermo il principio di libertà sindacale, da cui discende quello di applicare il Ccnl da esse ritenuto più confacente, non possono derogare alle soglie retributive minime fissate nel contratto collettivo nazionale che, con riferimento al settore o alla categoria ad esse affine, è stato sottoscritto dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative.
La Suprema corte applica questa regola con riferimento a una dipendente di cooperativa che ha chiesto le differenze retributive dovute in applicazione dei minimi tabellari del Ccnl Pulizie multiservizi, quale contratto collettivo che, al contempo, si applicava al settore in cui la stessa operava e risultava stipulato dalle sigle sindacali che, attraverso una selezione comparativa, risultavano essere quelle più rappresentative nel segmento produttivo di riferimento.
La Cassazione osserva che l’applicazione di questa regola non costituisce lesione del pluralismo sindacale, perché la scelta del legislatore di stabilire degli standard minimi inderogabili non impedisce alle società cooperative di individuare liberamente il contratto collettivo da applicare, ma si limita a restringerne gli spazi di operatività sul piano del trattamento retributivo minimo. Ciò, in una prospettiva di salvaguardia del principio costituzionale fissato nell’articolo 36 di una retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato.
A questo proposito, la Cassazione rimarca che la finalità della disciplina di legge, a fronte di una variegata proliferazione di contratti collettivi nel mondo delle cooperative, risiede nel contrasto a forme di dumping salariale, che rende necessario affidarsi ai Ccnl stipulati dalle organizzazioni (datoriali e dei lavoratori) comparativamente più rappresentative quale criterio guida per la determinazione del trattamento retributivo minimo complessivamente dovuto ai lavoratori che operano tramite le società cooperative.
Il licenziamento per ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo) è legittimo se finalizzato al miglioramento dell’efficienza gestionale dell’azienda
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2019, n. 1377, ha stabilito che per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile.
