Newsletter 12.02.19
12 Febbraio 2019Newsletter 26.02.19
26 Febbraio 20195 giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti
L’Inps, con messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha ricordato che l’articolo 1, comma 278, L. 145/2018, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019. Inoltre, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a 5 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore.
Pertanto, sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. Sarà infatti il datore di lavoro a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Semplificazioni
È stata pubblicata, sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del D.L. 135/2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A.. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo coordinato del D.L. 135/2018 con la L. 12/2019.
La legge di conversione ha introdotto novità in materia di gestione dei rapporti di lavoro, prevedendo:
- semplificazioni nelle procedure di denuncia aziendale per il settore dell’agricoltura, i cui dati potranno essere acquisiti d’ufficio dall’Inps;
- l’ampliamento della platea dei beneficiari del Piano nazionale triennale della pesca;
- la conferma dell’eliminazione dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del LUL, prevista dal 1° gennaio 2019;
- novità per l’impiego di lavoratori autonomi dello spettacolo da parte di imprese dello spettacolo.
Verbalizzazioni dell’Ispettorato del Lavoro: preclusioni
L’INL, con circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, ha offerto ulteriori chiarimenti riguardo ai verbali ispettivi, con particolare riferimento ai casi in cui opera la preclusione dell’accertamento di natura previdenziale e assicurativa verso il datore di lavoro. L’Ispettorato sottolinea che i verbali redatti devono essere completi e dettagliati, anche per non compromettere le finalità ispettive dello strumento.
In particolare, nell’ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:
- la verifica ispettiva ha accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
- a seguito dell’accertamento, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione.
La suddetta preclusione, pertanto, non si configura nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse.
Lavoro notturno e relativa durata
Il lavoro notturno trova la propria disciplina nel Capo IV del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. L’articolo 13 del Decreto in questione specifica che “L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, …” salva un’individuazione maggiore del periodo di riferimento da parte della contrattazione collettiva.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 14 febbraio 2019 è intervenuto in merito per precisare come vada definito il parametro temporale su cui calcolare la media dell’orario di lavoro notturno. La nota n. 1438 chiarisce la media delle ore di lavoro notturno prevista dall’articolo 13, otto ore nelle ventiquattro, deve prendere come riferimento una settimana lavorativa di 6 giorni, con l’esclusione quindi del giorno di riposo.
