Estensione regime forfettario
7 Febbraio 2019Newsletter 19.02.19
19 Febbraio 2019Istanze bonus asilo nido anno 2019
L’Inps, con circolare n. 14 del 31 gennaio 2019, ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati per l’anno 2019.
La domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web: tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN Inps dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
- Contact center multicanale: chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it, è disponibile una scheda informativa corredata anche di moduli fac-simile. L’Istituto ricorda che l’articolo 1, comma 488, L. 145/2018, ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso delle spese di parcheggio
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019, ha precisato che il rimborso delle spese di parcheggio ai dipendenti in trasferta al di fuori del territorio comunale:
- è assoggettabile interamente a tassazione, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.
Per la somministrazione a termine sono necessarie causali chiare e riscontrabili
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 197, ha stabilito che nel contratto di somministrazione debbono essere indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato, che devono essere chiaramente percepibili. È, infatti, possibile effettuare una verifica sulla sussistenza effettiva della causale, dovendo la stessa essere concretamente riscontrabile. Posto ciò, non è sufficiente un’indicazione generica, essendo prevista la nullità del contratto in caso di indicazione della causale di somministrazione omessa o non specifica.
Chiarimenti dell’INL in merito al contratto a termine in deroga assistita
Quando si parla di contratto a termine in deroga assistita ci si riferisce alla fattispecie prevista dall’articolo 19 comma 3 del D.Lgs n. 81 del 2015 che prevede la possibilità di stipulare un nuovo contratto a tempo determinato oltre il limite dei 24 mesi o al termine del periodo previsto dalla contrattazione collettiva.
Questo nuovo contratto, stipulato fra gli stessi soggetti, dovrà avere una durata massima di dodici mesi e, come chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 1214 del 7 febbraio 2019, dovrà rispettare l’obbligo di apporre una causale giustificatrice al contratto stesso.
Nel caso di non rispetto della procedura e dei requisiti previsti la conseguenza sarà la trasformazione del contratto stesso da tempo determinato a tempo indeterminato dalla data della stipula.
E’ doveroso ricordare che la dicitura “contratto a termine in deroga assistita” ci ricorda che non è possibile stipulare questo contratto liberamente ma la sede naturale è la direzione territoriale del lavoro competente per territorio, quale organo autorizzato a fornire l’assistenza in merito.
