Esonero contributivo assunzione donne
22 Novembre 2021Newsletter 01.12.21
1 Dicembre 2021Violazione dell’obbligo di sicurezza da parte del datore
Con ordinanza n. 28353, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha ritenuto legittimo il rifiuto del lavoratore ad eseguire la propria prestazione, poiché il datore di lavoro non aveva adempiuto all’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087, cod. civ..
Apprendistato: quando decadono le agevolazioni contributive
In tema di apprendistato, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 28359, ha ritenuto che le agevolazioni contributive decadono solo nel caso in cui ci sia inadempimento che si concretizza nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. Nel secondo caso, il giudice dovrà valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di rilevante importanza.
Legittimo il licenziamento del dipendente che falsifica firme clienti
Con ordinanza n. 26710 del 01/10/21, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che falsifica le firme dei clienti, poiché si tratta di consapevole rottura del rapporto di fiducia sia con la parte datoriale che con la clientela, oltre a violare i princìpi di correttezza e buona fede che scandiscono il rapporto di lavoro.
Incidente in pausa caffè no indennizzo
Secondo la Cassazione, sentenza 32473 del 2021, al lavoratore che si infortuna durante la pausa caffè non spetta alcun risarcimento. Non essendo la sosta al bar legata in alcun modo ad esigenze lavorative, manca il nesso necessario tra rischio corso e attività svolta, dunque la caduta nel percorso tra ufficio e bar non può essere indennizzata.
Critica offensiva ai superiori è insubordinazione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27939 del 13/10/21, ha specificato che qualsiasi comportamento atto a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell’organizzazione aziendale, compresa la critica rivolta ai superiori con modalità eccessive nei toni e nei contenuti, è ascrivibile all’insubordinazione. Ciò legittima, dunque, il licenziamento, nel caso di specie, di un lavoratore che aveva rivolto parole offensive e sprezzanti nei confronti dei suoi diretti superiori e dei vertici aziendali attraverso mail e social network.
