Green pass e Covid manager
3 Agosto 2021Pausa estiva 2021: informazioni utili
9 Agosto 2021Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche
Il D.L. 105 del 23/07/21, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175. Il provvedimento dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, disciplina le modalità di utilizzo del Green pass, individua i nuovi parametri per definire i colori delle Regioni e ripristina con effetto retroattivo il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.
Lavoro agile per lavoratori fragili
L’art. 9 del D.L. 105/2021 proroga al 31/10/21 le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del D.L. n.18/2020. Fino a fine ottobre, dunque, i c.d. lavoratori fragili – in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) – avranno la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Tale possibilità era terminata lo scorso 30 giugno, per questo motivo la disposizione ha validità retroattiva. Il Decreto, però, non proroga quanto previsto dal comma 2 dell’art. 26, quindi dal 01/07/21 i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.
Macchinario privo dei presidi di sicurezza
L’imprenditore che cede in affitto un macchinario è tenuto a garantire la conformità del macchinario stesso alle norme infortunistiche e di sicurezza. Per questo motivo la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 28160 del 21/07/21, ha sancito che la responsabilità per le lesioni colpose ai danni di una lavoratrice, consistenti nell’amputazione di quattro dita, è addebitata sia al datore di lavoro che al cedente.
Il tempo per indossare e togliere i DPI fa parte dell’orario di lavoro
Attività propedeutiche come indossare e togliere i dispositivi di protezione individuale sono la modalità esecutiva delle operazioni imposte dal datore e, pertanto, fanno parte dell’orario di lavoro e vanno retribuite. Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21168 del 23/07/21, rispetto al caso di alcuni lavoratori che avevano richiesto il pagamento delle differenze contributive per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione delle divise e dei dispositivi aziendali.
Nota di cronaca: paradossi al tempo del Covid
Ad Agrigento un operaio che percepiva il reddito di cittadinanza è stato arrestato dopo aver minacciato il datore di lavoro che intendeva assumerlo regolarmente. Il lavoratore, infatti, pretendeva di lavorare in nero per non perdere il beneficio.
