Newsletter 23.12.20
23 Dicembre 2020Newsletter 13.01.21
13 Gennaio 2021È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”. Di seguito alcuni estratti significativi relativi alle disposizioni presenti nella Legge di Bilancio 2021 e nel Decreto Legge n. 182/2020 contenente alcune modifiche.
Stabilizzazione dell’ulteriore detrazione
L’articolo 1, comma 8 dispone la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione originariamente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 del DL n. 3/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2020.Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo tra € 28.000 e 40.000.
La stabilizzazione dell’ulteriore detrazione è stata modificata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 182, per consentire il riconoscimento, nel periodo d’imposta 2021, dell’ammontare potenziale pieno (960 euro + 240 euro). Quindi, l’importo della detrazione, con riferimento al periodo d’imposta 2021 (gennaio-dicembre), è quantificato come segue:
Reddito annuo complessivo Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000 < RC < 35.000 960 + 240 x (35.000-RC) / 7.000
35.000 < RC < 40.000 960 x (40.000-RC) / 5.000
> 40.000 0
Incentivo all’occupazione giovanile
Al fine di incentivare l’occupazione giovanile (lavoratori che non abbiamo compiuto il 36esimo anno d’età), per chi assume a tempo indeterminato e trasforma a tempo indeterminato contratti a termine, nel 2021 e 2022, è prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n.205/2017:
– nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro;
– per un periodo massimo di 36 mesi;
– nel limite massimo di € 6.000 annui.
La norma prevede, inoltre, che l’esonero contributivo sia fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Inoltre, non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista e in caso di alternanza scuola lavoro.
Esonero contributivo per l’assunzione di donne
Nel biennio 2021-2022 è possibile beneficiare, in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, dell’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della Legge n. 92/2012 (cd. Legge “Fornero”), nella misura del 100% nel limite massimo di € 6.000 annui.
Congedo paternità obbligatorio
Il congedo obbligatorio retribuito, da fruire entro 5 mesi dalla nascita/adozione del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2021 nella misura di 10 giorni.
Incentivi fiscali lavoratori impatriati
La Legge n. 58/2019 ha disposto modifiche ai regimi fiscali agevolati per i c.d. “lavoratori impatriati” (art.16 del D.Lgs n. 147/2015), nonché per il rientro in Italia dei “docenti e ricercatoriresidenti all’estero” (art. 44 del DL n. 78/2010), che hanno trasferito la propria residenza in Italia impegnandosi a risiedervi per almeno 2 anni svolgendo un’attività lavorativa. Il comma 50 dell’art. 1della Legge di Bilancio 2021 consente la fruizione per ulteriori cinque periodi d’impostadell’estensione dell’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali del 50% (art. 5, comma 1 lett. c) del DL n. 34/2019) ai soggetti:
- (diversi da quelli che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia) iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno trasferito la propria residenza prima dell’anno 2020;
- beneficiari del regime di favore ordinario alla data del 31 dicembre 2019
Tali soggetti possono optare per l’allungamento temporale dei benefici previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, a seconda del numero di figli minori ed in base alla proprietà di un immobile in Italia.
Contratti a termine: proroga o rinnovo acausali
Fino al 31 marzo 2021 è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga / rinnovo dei contratti a tempo determinato:
- senza indicazione della causali giustificative;
- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
- tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 marzo 2021.
Call center
Per l’anno 2021 in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato del settore call-center è prevista un’indennità che riguarda aziende del settore call-center che:
- non rientrano nell’ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- hanno un organico superiore alle 50 unità nei 6 mesi precedenti l’inoltro della domanda;
- hanno unità produttive site in diverse regioni o province autonome;
- abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento.
Trattamenti di integrazione salariale Covid-19
È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per una durata massima di 12 settimane, che devono essere collocate nel periodo:
- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.
È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021). Il termine di decadenza è fissato entro il 28 febbraio 2021.
Con riferimento ai trattamenti di CISOA, è prevista la relativa concessione, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972, per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del DL n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dalla Legge di Bilancio 2021.
Esonero contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale
Confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021, per un ulteriore periodo massimo di 8settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Divieto di licenziamento
L’art.1, commi 309-311, prevede l’estensione del divieto di licenziamento, fino al 31 marzo 2021. Sono sospese anche le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966. Restano invariate le esclusioni dal divieto già introdotte dal Decreto Agosto e confermate dal Decreto Ristori.
Opzione donna
Per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome). Viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Assegno di natalità
Viene esteso anche ai figli nati/adottati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 l’assegno previsto dall’articolo 1, comma 125, della Legge n. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, della Legge di Bilancio 2020.
Tale importo è erogato direttamente dall’INPS, previa domanda, in quote mensili a decorrere dal mese di nascita/adozione, non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o primo anno di ingresso nel nucleo familiare. L’importo dell’assegno varia tra € 1920 e 960, in base al valore dell’ISEE.
Sostegno alle madri con figli disabili
Viene autorizzata la spesa di € 5 milioni per ognuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di € 500, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori fragili del settore privato
I commi da 481 a 484 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 introducono delle novità anche in relazione alla norma che tutela il periodo di sorveglianza attiva, disposta a seguito del contagio o dell’esposizione a contagiati da Covid-19, per i lavoratori del settore privato, di cui all’articolo 26 del DL n. 18/2020.
Anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 i lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico- legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, e i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3, Legge n. 104/1992), hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché dal medico curante.
Inoltre, i lavoratori fragili di cui sopra (che non si assentano a seguito di prescrizione medica) hanno diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile.
Gli eventuali oneri a carico del datore di lavoro connessi al riconoscimento del ricovero ospedaliero a tutela dell’assenza del lavoratore fragile, nonché a carico dell’INPS per il riconoscimento delle relative indennità di malattia, sono posti a carico dello Stato.
Dal 1° gennaio 2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, non dovrà più contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento dell’autorità di sanità pubblica.
