Smart working e congedi
14 Settembre 2020Newsletter 23.09.20
23 Settembre 2020Diverbio con superiore gerarchico giusta causa di licenziamento
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1° luglio 2020, n. 13411, ha stabilito che, in ambito di rapporto di lavoro subordinato, la nozione di insubordinazione non si limita al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale. Nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa del lavoratore era intervenuto a sanzionare l’ennesimo episodio di insubordinazione e aggressione verbale, la cui gravità era resa evidente dal fatto che lo stesso aveva registrato la conversazione, rivelando l’intenzionalità dello scontro verbale e la volontà di procurarsi una qualche prova di condotta non corretta del superiore.
Violazione del divieto di fumo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 giugno 2020, n. 12841, ha stabilito che l’infrazione durante l’orario di lavoro al divieto di fumo in ambienti chiusi previsto dalla legge (art. 51 legge n. 3 del 2003) deve misurarsi con le previsioni disciplinari elaborate dalle parti sociali. Pertanto, nel caso in cui alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti. Se viene accertato, invece, che le parti stesse non avevano escluso, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva, si deve attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari.
Ritardato pagamento della retribuzione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 giugno 2020, n. 12708, ha statuito che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all’ente previdenziale. In caso di intempestività – da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale – il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene parte integrante della retribuzione allo stesso spettante. Pertanto, in caso di annullamento del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale è tenuta a versare i contributi e a pagare la quota a carico del lavoratore ai sensi dell’articolo 23, L. 218/1952.
Ferie annuali
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 luglio 2020, n. 13613, ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo a farlo, anche formalmente. Inoltre il lavoratore va informato in modo accurato e in tempo utile del fatto che, se non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo: l’onere della prova incombe sul datore e, in caso di mancato raggiungimento, alla cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva.
