Decreto Cura Italia
18 Marzo 2020Emergenza COVID-19: aggiornamenti INPS e Decreto 25.03.20
27 Marzo 2020L’INPS sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione le procedure telematiche per inviare le domande di accesso alle diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal Decreto Cura Italia. Di seguito le prime indicazioni operative riguardanti Congedi parentali, Permessi legge 104 e Bonus baby-sitting.
Congedi e permessi non sono fruibili se:
- l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (di conseguenza il bonus non è fruibile se è stato richiesto il congedo COVID-19).
È possibile cumulare:
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave;
- il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. È applicabile anche per i figli adottivi e nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Lavoratori dipendenti privati
- Genitori con figli fino a 12 anni: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo.
Come fare domanda
- Presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- Genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e, nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, disponibile entro fine marzo.
- Genitori con figli tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
NON devono fare domanda
- Genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario”, i giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi;
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, i predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
- Genitori con figli fino a 12 anni di età e Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50%, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità; non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
Come fare domanda
- Genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- Genitori con figli tra i 3 anni e i 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, disponibili entro fine marzo.
- Genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19, dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, disponibile entro fine marzo.
I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, NON potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
- Genitori con figli fino a 12 anni e Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.
Come fare domanda
- Genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- Genitori con figli di età tra 1 e 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, disponibili entro fine marzo.
- Genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, disponibile entro fine marzo.
I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave
Come fare domanda
- Il lavoratore deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
- I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità, solo nel caso in cui non sia già stata presentata un’istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
NON devono fare domanda
I lavoratori che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Tale bonus viene erogato mediante libretto famiglia, di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n.50, i beneficiari dovranno registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali. Anche i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
A chi spetta
- Lavoratori dipendenti privati, Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS) genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- in casi di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie, per tali soggetti il bonus è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche, l’importo complessivo spettante può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare:
- Medici
- Infermieri
- Tecnici di laboratorio biomedico
- Tecnici di radiologia medica
- Operatori sociosanitari
- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come fare domanda
Fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio, è possibile presentare domanda avvalendosi della modulistica ufficiale, che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS seguendo una delle modalità:
- www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
- Contact center integrato, numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164;
- Patronati.
