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25 Ottobre 2019Newsletter 05.11.19
5 Novembre 2019Quando si parla di rimborsi spese, diarie e indennità di trasferta, la norma di riferimento è il TUIR, art. 51, co. 1, che testualmente recita così: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. …”.
Possiamo quindi dedurre che qualsiasi somma percepita dal dipendente è idonea a formare reddito.
Rilevanza centrale è rivestita dalla sede di lavoro del dipendente, in relazione alla quale potrà essere valutato l’invio in missione del dipendete e gli eventuali indennizzi economici corrisposti.
In caso di missione all’interno del comune, l’art. 51, co. 5, è chiaro: “… Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.”
Come avviene l’individuazione del territorio comunale? A questo interrogativo ha risposto il Ministero delle Finanze stesso, con la circolare n. 326E del 23 dicembre 1997, precisando che, ai fini della determinazione del reddito imponibile, non assume alcuna rilevanza l’estensione del comune in cui insiste la sede di lavoro o l’eventuale ripartizione del territorio in entità sub-comunali.
Quando si tratta di missione al di fuori del territorio comunale, il co. 5 dell’art. 51 così recita: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (euro 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (euro 77,46) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 (euro 15,49), elevate a lire 50.000 (euro 25.82) per le trasferte all’estero. …”.
Attenzione: qualora il CCNL applicato preveda una diaria per le trasferte, la stessa non potrà essere considerata esente da imposizione previdenziale e fiscale ma viene intesa come retribuzione a tutti gli effetti e, come tale, imponibile.
