Pausa estiva 2019
5 Agosto 2019Newsletter 27.08.19
27 Agosto 2019Accertamenti ispettivi per i percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) che lavorano in nero
L’INL, con circolare n. 8 del 25 luglio 2019, ha indicato le modalità di accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro in nero da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
Si possono verificare due fattispecie di reato:
- In fase di presentazione della domanda di richiesta del Rdc, quando il soggetto rilasci false dichiarazioni finalizzate, appunto, ad ottenere il beneficio. Sanzione prevista: revoca (con restituzione) del beneficio e reclusione da 2 a 6 anni;
- In fase successiva alla concessione del beneficio, quando il soggetto omette di comunicare variazioni patrimoniali o reddituali, anche se provenienti da attività irregolari. Sanzione prevista: revoca (con restituzione) del beneficio e reclusione da 1 a 3 anni.
Congedo parentale per adozioni internazionali: decorrenza dall’ingresso del minore in Italia
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 maggio 2019, n. 14678, ha stabilito che, in ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi dell’articolo 36, D.Lgs. 151/2001, non può essere fruito prima dell’ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato italiano. Solo dopo tale evento avviene, infatti, il definitivo ingresso del minore in famiglia, cui lo stesso articolo 36 ricollega la decorrenza del periodo temporale per la fruizione del congedo.
Riduzione dei ricavi anche minima? Licenziamento legittimo
La Corte di cassazione ha ribadito che il giudice non può sindacare sul merito delle scelte gestionali del datore di lavoro e una minima riduzione dei ricavi, se obiettivamente connessa al provvedimento espulsivo, può ritenersi idonea a giustificare il licenziamento.
I fatti: un lavoratore adiva il Tribunale affinché dichiarasse illegittimo il licenziamento intimatogli per essersi opposto alla decisione del datore di lavoro di trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda del lavoratore, evidenziava come fosse pacifico che il bilancio dell’impresa nell’anno antecedente il licenziamento aveva registrato un utile di esercizio e una riduzione delle passività, pur con una lieve flessione negativa del margine di profitto. Pertanto, la situazione economica sopra descritta non poteva essere ritenuta tale da giustificare il licenziamento in esame.
Avverso la decisione di merito, il datore di lavoro proponeva ricorso in cassazione, denunciando il contrasto tra quanto sostenuto nella sentenza impugnata e quanto enunciato più volte dalla Cassazione, «secondo cui anche le ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, che determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un posto di lavoro, possono legittimare il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo». Inoltre, il datore di lavoro sottolineava che in una società, quale la sua, di piccole dimensioni non potesse essere sottovalutata neppure la registrata minima, ma costante, riduzione dei ricavi e che solo a fronte della mancata accettazione da parte del lavoratore di passare a regime di tempo parziale si era proceduto al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno precisato che il controllo in sede giudiziale sulla legittimità licenziamento si deve sostanziare nella verifica: (i) dell’esistenza della ragione obiettiva che il datore di lavoro ha dichiarato essere alla base dello stesso; (ii) della sussistenza del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa.
Seguendo tale iter logico-giuridico, la sentenza impugnata, a parere della Cassazione, si è rivelata lacunosa e in contrasto con i principi di diritto perché intervenuta nel merito della (libera) scelta del datore di lavoro. La Corte di cassazione, così motivando, ha accolto il ricorso del datore di lavoro, cassando la sentenza e rinviandola al giudice di appello per la riforma.
L’occupazione non cresce ma la disoccupazione diminuisce al 9,7%
A giugno si registra un tasso di disoccupazione al 9,7%, in calo, posizionandosi ad un livello minimo da oltre sette anni. Stabile il numero di occupati al 59,2%, anche si in termini netti tra maggio e giugno si registra una diminuzione dei lavoratori occupati. In sostanza, la stabilità nell’occupazione dipende dall’invecchiamento e dall’uscita dal mondo del lavoro della popolazione attiva.
