Newsletter 19.03.19
19 Marzo 2019Newsletter 02.04.19
2 Aprile 2019Nuove modalità di richiesta dell’Assegno Nucleo Familiare
La circolare n. 45 del 2019 rilasciata il 22 marzo 2019 ha reso note le nuove modalità per la richiesta degli Anf da parte dei lavoratori dipendenti delle aziende private non agricole.
Dal primo aprile 2019 le domande dovranno essere trasmesse solamente in via telematica direttamente dal lavoratore oppure avvalendosi a patronati o ad altri intermediari. L’Inps lascia tempo fino al 31 marzo 2019 per ricevere le vecchie domanda in formato cartaceo che continueranno il vecchio iter finora seguito.
La nuova procedura prevede che sia l’Inps a determinare la spettanza e l’importo degli Anf da erogare e, successivamente, a comunicarlo al datore di lavoro tramite una specifica utility che sarà disponibile a partite da lunedì 01 aprile 2019 nel cassetto previdenziale aziendale. Tutto il resto rimane invariato, dalla necessaria autorizzazione dell’Inps nei casi particolari alle modalità di conguaglio per il recupero degli importi pagati dal datore di lavoro.
Nella circolare si sottolinea che quanto prima verranno rese note le caratteristiche dell’utility e le nuove modalità di compilazioni dei flussi uniemens in caso di conguaglio di Anf arretrati.
Pace fiscale: definite le violazioni formali
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019, ha stabilito le modalità di attuazione della pace fiscale, introdotta dal D.L. 119/2018, definendo regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento.
La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità o omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa. Il versamento può essere effettuato in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Niente sanzioni civili sui contributi dovuti nei casi di licenziamenti annullati per illegittimità
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2019, ha escluso la debenza delle sanzioni civili sui contributi previdenziali dovuti al lavoratore nel periodo compreso fra il licenziamento e l’annullamento del provvedimento laddove il recesso è stato annullato per illegittimità, perché privo di giusta causa o di giustificato motivo, e non risulta nullo o inefficace, dovendosi dunque escludere l’obbligo di versamento di somme aggiuntive e interessi di mora per il solo fatto che il pagamento dei contributi è avvenuto dopo la sentenza di annullamento del licenziamento.
Circolare INPS chiarisce i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza
L’Inps, con circolare n. 43 del 20 marzo 2019, è intervenuto in materia di reddito di cittadinanza ricordando:
- i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio;
- gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico;
- le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.
La circolare ricorda poi che, a decorrere dal mese di marzo 2019, il reddito di inclusione non può essere più richiesto e che, a partire dal successivo mese di aprile, non può più essere riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Chi ha avuto il riconoscimento prima di aprile 2019, avendo presentato domanda entro il 28 febbraio 2019, continuerà a ricevere il reddito di inclusione per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.
