Pausa estiva 2021: informazioni utili
9 Agosto 2021Newsletter 01.09.21
1 Settembre 2021Abuso dei permessi disabili ex L. 104/1992
Con ordinanza n. 17102 del 16/06/21, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha stabilito che l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della Legge 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento del lavoratore che, durante i permessi ex L. 104/1992, aveva svolto attività incompatibili con l’assistenza alla madre: si era, infatti, recato prima al mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia.
Green pass per personale scolastico e trasporti
Il Consiglio dei Ministri, con Comunicato stampa del 05/08/21, ha reso noto che, a partire dal 01 settembre 2021:
- il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno essere in possesso di Green pass, chi non rispetta il requisito verrà considerato assente ingiustificato e il rapporto di lavoro verrà sospeso a decorrere dal 5° giorno di assenza, senza retribuzione o altro compenso;
- solo i soggetti muniti di Green pass potranno accedere e utilizzare i mezzi di trasporto per media e lunga percorrenza, quali aerei per servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti per servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Nuovo modello OT23
Dal 27/07/21 l’INAIL ha reso disponibile all’interno del proprio sito web il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per il 2022, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso dell’anno 2021. Le aziende con dipendenti che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL presentando il suddetto modello entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli interventi.
Lavoratori e commenti sui Social network
Il sottile confine tra diritto di critica e offesa porta spesso lavoratori e aziende in tribunale: diversi sono i livelli di gravità e dunque i princìpi fissati dei giudici. Secondo il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con sentenza del 26/07/21, il post del lavoratore che su Facebook commenta con frasi generiche e non contestualizzate fatti non attuali non può avere valenza disciplinare. Commenti e punteggi negativi inseriti su piattaforme come Google My Business, secondo il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza 175 del 05/07/21, possono invece portare a sanzioni disciplinari. Infine, la condotta del lavoratore che con commenti denigratori, hashtag e like offende in modo tale da pregiudicare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, secondo il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, con sentenza 298 del 01/04/21, legittima il licenziamento.
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dei lavoratori è indispensabile e così anche il controllo da parte del datore di lavoro. Il DVR deve essere aggiornato per i rischi derivanti da contagio da Coronavirus? E quali obblighi sono imposti al lavoratore in tempo di pandemia con specifico riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale? Quale deve essere il comportamento del datore di lavoro a fronte di soggetti che non utilizzano i DPI, anche al fine di evitare responsabilità nel caso di contagi?
L’articolo 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008, stabilisce che la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”; il comma 2 aggiunge che il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute “durante l’attività lavorativa”. Quindi, pur non avendo una formata base giurisprudenziale, si potrebbe dedurre che nel DVR vadano compresi tutti i rischi che possono presentarsi durante l’attività lavorativa, anche se non causati dalle specifiche lavorazioni svolte nell’azienda, come ad esempio il rischio Coronavirus. Tale interpretazione, però, non trova riscontro nell’articolo 29, D.Lgs. 81/2008, che, relativamente all’obbligo di aggiornamento del DVR, stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”, suggerendo che i rischi valutabili siano soltanto quelli afferenti il processo produttivo e l’organizzazione del lavoro.
Di fatto, l’articolo 42, D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, ha previsto che nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro il medico certificatore rediga il certificato di infortunio e l’Inail assicuri la tutela all’infortunato, equiparando, quindi, il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro. Se il Legislatore ha riconosciuto che tale contagio può essere un fattore di pericolo presente all’interno dell’azienda, in quanto rischio ambientale, perché non dovrebbe essere ricompreso tra i rischi considerati nell’elaborazione del DVR?
In merito all’utilizzo dei DPI, si sottolinea che si tratta di un obbligo per il lavoratore e un dovere di vigilanza per l’azienda. La necessità dell’utilizzo dei DPI in pandemia è ribadita dal protocollo del 06/04/21, ma deriva dalla normativa generale in materia di sicurezza e preme ricordare che il comportamento del lavoratore che rifiuta di indossare i DPI è legittima causa di licenziamento (Cassazione n. 18615/2013). Il datore di lavoro deve accertarsi di adottare tutte le misure di sicurezza rese necessarie dalle normative dai protocolli e utili a preservare la sicurezza del lavoratore, formarlo relativamente all’utilizzo, vigilare sull’adozione di tutte le misure di sicurezza e sul corretto uso dei DPI e sanzionare i lavoratori che non osservano scrupolosamente le disposizioni impartite.
