Newsletter 09.06.21
9 Giugno 2021Newsletter 23.06.21
23 Giugno 2021Contratto di rioccupazione nel Decreto Sostegni-bis
Secondo il Decreto Sostegni-bis tutti i datori di lavoro privati possono usufruire dell’incentivo relativo al contratto di rioccupazione, che spetta in caso di assunzione:
- nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 ottobre 2021
- di persone in stato di disoccupazione, che abbiano dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità (DID).
Condizione essenziale per l’assunzione con contratto di rioccupazione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi e al temine le parti possono scegliere tra:
- recedere dal contratto dando regolare preavviso;
- non recedere dal contratto e proseguire il rapporto come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.
L’incentivo prevede:
- esonero dal versamento 100% contributi previdenziali a carico dell’azienda;
- periodo massimo 6 mesi;
- limite € 6.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- rispetto dei principi generali indicati nell’articolo 31 D.Lgs. 150/2015, quind no licenziamenti gmo e collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti all’assunzione, DURC regolare, no sospensioni in corso (Covid-19), rispetto diritto di precedenza e CCNL.
Inoltre, comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore:
- licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
- licenziamento collettivo o licenziamento individuale per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Assegno Unico
È stato approvato il D.L. 79/2021 contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 08/06/21. Si tratta di una misura “ponte” in vista dell’entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio che avverrà a gennaio 2022.
La misura spetta a nuclei familiari con Isee inferiore a 50.000 € annui e il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno di età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.
Si tratta, dunque, di lavoratori autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi, ma anche di lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare. Dal 2022, con la riforma fiscale, diventerà una misura strutturale e universale, per tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell’Isee e vanno da 30 € ad un massimo di 217,8 € al mese per ciascun figlio:
- se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
- per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 €.
L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e per ottenerlo è necessario presentare domanda all’Inps. Per chi percepisce assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:
- 37,5 € per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
- 55 € per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
L’assegno è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni e Comuni.
Incentivi per giovani e donne in attesa del via libera europeo
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio) ha stabilito, attraverso i commi da 10 a 16, alcuni benefici per assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato per giovani under 36 e donne, come descritto nella newsletter del 14.04.21. Le imprese, però, non potranno utilizzare i benefici introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 fino al rilascio del via libera da parte della commissione europea.
Senza eterodirezione il “tempo tuta” non va retribuito
La Corte di cassazione, con sentenza n. 15763 del 07/06/21, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma, ritendendo infondata la pretesa economica avanzata da alcuni dipendenti di un’azienda che volevano fosse riconosciuta loro una retribuzione per il tempo impiegato a indossare e dismettere abiti da lavoro e DPI, il c.d. “tempo tuta”, perchè la Società, rinunciando al proprio potere di eterodirezione, non aveva imposto ai lavoratori alcuna modalità di vestizione/svestizione.
