Newsletter 05.05.21
5 Maggio 2021Newsletter 19.05.21
19 Maggio 2021Lavoro nelle festività infrasettimanali
Con ordinanza n. 8958 del 31/03/21, La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha ritenuto che la rinuncia al diritto all’astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, di cui all’articolo 2, L. 260/1949, può essere anche validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro. Esaminando nello specifico gli accordi intervenuti tra le parti in materia di festività infrasettimanali, il giudice dovrà attenersi ai seguenti principi:
- il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro;
- l’oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla L. 260/1949;
- il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Licenziamento per giusta causa – 1
Con Sentenza n. 10867 del 23/04/21, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giusta causa perchè al rientro dalla maternità si era rifiutata di svolgere le nuove mansioni assegnate dall’azienda cessionaria, la quale non può essere ritenuta responsabile del fatto che i medesimi compiti siano stati ritenuti vessatori e disagevoli nel corso del rapporto con il precedente datore di lavoro.
Licenziamento per giusta causa – 2
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al lavoratore rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario. Partendo da questo presupposto, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza n. 8953 del 31/03/21, ha ritenuto che gli aspetti concreti che il giudice di merito deve valutare in tali casi attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo.
Permessi di soggiorno
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Tra queste è presente anche la proroga al 31 luglio 2021 dei permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021, riconoscendo agli interessati la possibilità di presentare, nelle more, istanza di rinnovo.
Contratto di agenzia
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 8964 del 31/03/21, in tema di contratto di agenzia, ha stabilito che l’impugnativa del recesso del preponente da parte dell’agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b), L. 183/2010. Le motivazioni riguardano sia il fatto che tale disposizione richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. – utilizzando il termine “committente” che esula dal rapporto di agenzia -, sia il criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell’agente l’articolo 1751, cod. civ., già prevede una particolare ipotesi di decadenza.
