
Pausa natalizia Usarci Treviso
19 Gennaio 2021Newsletter 27.01.21
27 Gennaio 2021Impianti sistema di video-sorveglianza
Con provvedimento del 5/12/20, il Garante Privacy ha confermando l’obbligo di adeguamento al GDPR (regolamento europeo sul trattamento dati) di ogni impianto di videosorveglianza, con riferimento alle finalità per le quali è stato installato. Classificato come strumento per il trattamento dei dati, viene confermato l’obbligo di esporre la nuova cartellonistica informativa (art. 13 del GDPR) e di redigere la DPIA (valutazione dei rischi sul trattamento dei dati) per dimostrare il rispetto delle normative dell’impianto e dei protocolli d’uso.
Comunicazione lavoratori in somministrazione
Le aziende che nel corso del 2020 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione devono effettuare entro il 31 gennaio 2021 una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, contenente i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2020. L’obbligo comunicativo, contenuto nell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche dall’associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.
I dati richiesti (solo numerici, senza nominativi) sono:
- numero e durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- numero e qualifica dei lavoratori utilizzati.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).
L’assolvimento di questo obbligo spetta all’azienda, che solitamente riceve i dati richiesti direttamente dalle agenzie di somministrazione che forniscono i lavoratori. Se l’azienda utilizzatrice non provvede all’assolvimento dell’obbligo comunicativo o effettua una comunicazione non corretta, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 1.250 €.
Bonus baby-sitting Covid-19
Con Messaggio n. 101 del 13/01/21 viene prorogato al 28 febbraio 2021 il termine per ottenere il bonus e per inserire le prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia. Il bonus è stato previsto per remunerare le prestazioni di lavoro per servizi di baby-sitting, effettuate durante la sospensione delle attività didattiche dei figli a causa del Coronavirus.
Lavoratori fragili tutelati solo se dipendenti
Alla luce della legge di Bilancio 2021, l’Inps fa il punto della situazione dei lavoratori fragili, tutelati durante la pandemia solo se subordinati. Il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela, decorrente dal 01/01 al 28/02/21, che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità in base all’art. 3, comma 3, legge 104/1992, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Ciò comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. Inoltre, viene prorogata al 28 febbraio anche la previsione che stabilisce lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile.
Per i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, non è più necessario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione «gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva».
