Newsletter 13.05.20
13 Maggio 2020Newsletter 01.07.20
1 Luglio 2020Indennità COVID per lavoratori domestici
L’Inps, con circolare n. 65 del 28 maggio 2020, ha dato indicazioni riguardo all’indennità mensile di € 500 per i mesi di aprile e maggio 2020, prevista dall’articolo 85, D.L. 34/2020, destinata a colf e badanti che alla data del 23/02/20 fossero in forza con contratto minimo superiore a 10 ore settimanali, non conviventi con il datore di lavoro. L’indennità è incompatibile con altre forme di erogazione legate all’emergenza COVID-19.
Congedo parentale extra
Il DL Cura Italia (Dl 18/2020) aveva introdotto un congedo parentale della durata di 15 giorni che si aggiunge a quello ordinario, da utilizzare a partire dal 5 marzo e durante la sospensione dei servizi scolastici e dell’infanzia, da parte di genitori con figli fino a 12 anni di età, oppure senza limiti di età se affetti da handicap grave (legge 104/1992) e iscritti a una scuola o a un centro diurno a carattere assistenziale.
Il DL Rilancio (Dl 34/2020) ha esteso da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo, consentendone la fruizione per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori dipendenti del settore privato fino al 31 luglio.
Sulla base delle informazioni che l’Inps ha pubblicato nella sezione dei servizi online del suo sito internet, accessibile tramite credenziali, viene precisato che la durata del congedo è di 30 giorni, fruibili dal 5 marzo al 31 luglio, e per i giorni di assenza dal lavoro viene erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. In particolare, per gli iscritti alla Gestione separata l’indennizzo per ogni giorno è il 50% di 1/365 del reddito individuato secondo le regole del congedo parentale ordinario, mentre per artigiani, commercianti e coltivatori diretti è pari alla metà della retribuzione convenzionale stabilita per legge. Inoltre, viene indicata la procedura da seguire, che comporta la necessità di scegliere se la richiesta si riferisce al congedo Covid-19 o a quello ordinario.
Il periodo di astensione può essere utilizzato alternativamente dai due genitori fino a 30 giorni complessivi. Viene confermata l’incompatibilità con il bonus baby-sitting, anch’esso straordinario, introdotto dal Dl Cura Italia per un valore di € 600 e che il Dl Rilancio ha portato a € 1.200. In base alle informazioni pubblicate, non appare possibile alternare 15 giorni di congedo con un bonus da € 600, quindi chi ha già utilizzato le prime due settimane di congedo potrà solo ottenerne altre due e chi ha richiesto € 600 di bonus potrà solo fare domanda per la seconda tranche.
Bonus baby-sitting: centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia
L’Inps, con messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, ha comunicato che le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting, introdotte dall’articolo 72, Dl Rilancio ed entrate in vigore il 19/05/20, sono in corso di implementazione e una volta terminato saranno rese note le modalità di presentazione delle nuove domande.
Il Decreto prevede che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31/07/20, per un importo complessivo massimo pari a € 1.200 per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alle Casse professionali. Il limite massimo è stato aumentato a € 2.000 per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato.
La norma prevede, inoltre, che il bonus possa in alternativa essere erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
