Newsletter 29.04.20
29 Aprile 2020Newsletter 03.06.20
4 Giugno 2020600 euro anche per stagionali, occasionali e intermittenti
Il Decreto Interministeriale Economia Lavoro numero 10 del 4 maggio, pubblicato il giorno 11 maggio, stabilisce lo stanziamento dei 600 euro anche per le seguenti categorie che possono farne richiesta:
- stagionali dipendenti non impiegati nel settore turistico o termale (per questi comparti già opera l’articolo 27 del Dl 18/2020), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
- intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (poiché non viene precisato altro, sono compresi sia i contratti a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità);
- venditori a domicilio (articolo 19 del Dlgs 114/1998) con partita Iva, reddito 2019 derivante da questa attività superiore a 5mila euro e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020;
- autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inpsal 23 febbraio che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso.
In tutti i casi, al momento della domanda del bonus il richiedente non deve essere pensionato e non deve avere un contratto subordinato a tempo indeterminato (eccetto quello per il lavoro intermittente).
L’indennità verrà erogata a fronte di richiesta all’Inps. Il decreto non precisa tempi e modalità, che dovranno essere indicate dall’istituto di previdenza, ma è probabile che si utilizzerà la procedura online già usata per le altre indennità da 600 euro.
Proroga intervento di cassa integrazione, in arrivo DL con previsione di due tranche
Si profila un intervento a doppio binario temporale per la cassa integrazione: ulteriori 5 settimane da utilizzarsi fino al 31 agosto e, solo successivamente, altre 4 settimane da utilizzarsi tra settembre ed ottobre. Un totale di 18 settimane complessive, di cui 14 (9+5) fino al 31 agosto e ulteriori 4, da utilizzarsi presentando una nuova procedura, valide per il periodo di settembre e ottobre.
Il rischio è che l’intervento non sia sufficiente a coprire la lenta ripartenza. Ma perché questa suddivisione? Le notizie che trapelano portano ad una mera considerazione economica: le domande di ammortizzatori ad oggi presentate hanno superato di gran lunga i poco più di 5 miliardi assegnati dal DL Cura Italia ed è possibile che una proroga fin da subito per tutte le 9 settimane comporti una richiesta massiva per l’intero periodo, mettendo in difficoltà le casse dello Stato (e dell’INPS, di conseguenza).
Siamo in attesa di leggere il testo definitivo e sarà nostra cura aggiornarvi non appena il cosiddetto DL Rilancio verrà pubblicato.
Validità DURC
L’Inps, con messaggio n.1374 del 25 marzo 2020, ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 103, secondo comma, del D.L. n. 18/2020 anche al DURC, ritenendolo ricompreso tra i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati” che, secondo la formulazione originaria del DL Cura Italia, riguardava tutti i documenti la cui scadenza ricadesse nel periodo 31 gennaio-15 aprile 2020, prorogandola sino al 15 giugno 2020.
Con la conversione ad opera della legge n. 27 del 24 aprile 2020, la proroga adesso riguarda gli atti di cui sopra in scadenza sempre dal 31 gennaio, ma fino al 31 luglio, e la loro validità è prolungata fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.
Non essendo mutati i presupposti di fatto che hanno consentito all’Inps di riconoscere l’applicazione di questa norma anche per il DURC, paiono non sussistere ragioni evidenti per non ritenere applicabile il prolungamento della proroga, salvo eventuali diversi motivi che l’Istituto, in caso di diniego, dovrebbe evidentemente spiegare con un provvedimento analogo e contrario al citato messaggio n. 1374/2020.
Alla luce di quanto sopra, i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 possono ritenersi validi fino al 29 ottobre 2020. Vi aggiorneremo per eventuali prese di posizione dell’INPS in senso contrario.
Smart working: nuova frontiera per il lavoro
Prima della crisi per l’emergenza epidemiologica, l’Italia si posizionava al 22° posto nell’Unione Europea per l’impiego di smart working nel settore pubblico e privato (indagine Eurostat). Guardando i numeri delle sole attivazioni, senza entrare nel dettaglio di quante persone e per quanti giorni, un’indagine promossa da Fondirigenti evidenziava il ricorso allo smart working già avviato dal 39% delle imprese del Nord, dal 42% al Centro e 36% al Sud.
Oggi lo scenario è completamente mutato: il lavoro agile è stato avviato da ben il 97% delle imprese (di quelle coinvolte dall’indagine) e l’80% di queste ha impostato smart working per più di metà dei propri dipendenti. Quali le prospettive future? L’indagine conferma che l’utilizzo non sarà più una forma di risposta all’emergenza, ma diventerà uno strumento utile per l’impostazione del lavoro. L’elevato consenso degli stessi lavoratori unito alla volontà aziendale di mantenere questa forma di flessibilità lavorativa spingeranno in questa direzione.
