Newsletter 08.10.19
8 Ottobre 2019Apprendistato duale
17 Ottobre 2019Assunzione di lavoratori disabili: rifinanziamento per gli incentivi anno 2019
È applicabile la maggiorazione dello 0,5% del contributo Naspi ai contratti intermittenti a termine? No, secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro.
La maggiorazione, prevista dal DL 87/2018 e chiarita con circolare INPS 121/2019, si applica esplicitamente come ulteriore aumento contributivo, oltre al consolidato 1,4% previsto per i contratti a termine, qualora vi sia un rinnovo del contratto stesso (= riassunzione dopo un periodo di stacco). La Fondazione tiene distinte le fattispecie di contratto a termine e contratto intermittente, proprio per la diversa natura su cui si fondano le ragioni alla base del contratto stesso.
Inoltre, la norma sulla maggiorazione dell’1,4% richiama l’applicabilità ai contratti “non a tempo indeterminato”, includendo di fatto anche i contratti intermittenti a tempo determinato. La maggiorazione dello 0,5% scatta “in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”, con distinzione normativa chiara e, pertanto, sempre secondo interpretazione della Fondazione, non applicabile al contratto intermittente.
Forme di subordinazione digitale
L’evoluzione tecnologica può spostare la valutazione dell’esercizio del potere di direzione e controllo sui lavoratori subordinati da un tradizionale metodo materiale diretto ad uno tecnologico.
Il Tribunale di Padova (sentenza n. 550 del 16 luglio 2019) si attesta su questa linea, ritenendo non genuino un appalto per la gestione dei servizi di logistica affidati da un’impresa ad una cooperativa, dichiarando che i lavoratori addetti alla movimentazione delle merci dovessero essere considerati dipendenti della committente. Infatti, i lavoratori eseguivano le proprie attività seguendo direttive ricevute a mezzo di un terminale mobile, oltre ad un collegamento con cuffie e microfoni: un lettore ottico esponeva l’ordine da evadere tramite una voce registrata che forniva indicazioni sulla logistica (scaffale dove inserire la merce). Gli strumenti digitali, però, non erano di proprietà della cooperativa, bensì dell’impresa committente che, in tal modo, esercitava un vero e proprio potere organizzativo e direttivo, anche in assenza di personale atto ad impartire ordini.
Il giudice, nel valorizzare l’utilizzo degli apparecchi digitali, ha di fatto assegnato loro il ruolo di strumento privilegiato tramite il quale può essere effettivamente esercitato il potere di eterodirezione.
Possibile essere amministratore e dipendente della stessa azienda
L’Inps è intervenuta con messaggio 3359 del 17 settembre 2019 sulla coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato in favore di una società di capitali da parte di soggetto amministratore della società stessa.
La compatibilità può esistere a patto che:
- il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente sia affidato a un organo collegiale o a un altro organo espressione della volontà dell’ente;
- l’organo sociale sia assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’organo collettivo o a quello di altri componenti dell’organo sociale;
- la persona in questione svolga mansioni estranee al rapporto sociale o attività non comprese nel potere di gestione che discende dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli sono state conferite.
La Corte di Cassazione ha evidenziato più volte che ricoprire la carica di amministratore di una persona giuridica non preclude l’esistenza di un contestuale rapporto di lavoro subordinato tra l’amministratore e la società gestita. La compatibilità tra le due figure è consentita quando si possono ravvisare gli indici della subordinazione: l’assoggettamento al potere direttivo, nonostante la carica sociale, organizzativo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente (Cassazione, 18476/2014 e 24972/2013; Sezioni unite 10680/1994). Partendo da questi presupposti, l’Inps afferma che la carica di presidente del Cda di per sé non è incompatibile con il lavoro subordinato purché l’amministratore/dipendente sia soggetto alle direttive e alle decisioni dell’organo collegiale. La compatibilità sussiste anche quando viene conferito al presidente il potere di rappresentanza, perché questo non si estende automaticamente a poteri deliberativi.
È del tutto incompatibile con il lavoro dipendente, invece, la carica di amministratore unico. Quest’ultimo, infatti, in presenza anche di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal medesimo gestita, di fatto, diviene datore di lavoro di sé stesso.
È da valutare caso per caso, invece, la posizione dell’amministratore delegato. La portata della delega conferita all’amministratore sarà rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza tra carica sociale e lavoro dipendente. Se l’amministratore – prosegue l’Inps – ha una delega generale che implica la gestione globale della società senza necessità di interpellare il consiglio di amministrazione, dovrà essere esclusa la compatibilità. Diversamente, l’attribuzione all’amministratore del solo potere di rappresentanza o di specifiche deleghe non è ostativo all’instaurazione con lo stesso soggetto di un rapporto di lavoro subordinato.
Progetto Smedata: supporto nell’adeguamento ai nuovi adempimenti previsti dal GDPR
Il Garante per la protezione dei dati personali, con comunicato stampa del 7 ottobre 2019, ha reso noto di aver dato il via a una nuova fase del progetto Smedata, ideato per supportare le piccole e medie imprese nell’adeguamento ai nuovi adempimenti previsti dal GDPR e offrire chiarimenti ai professionisti che operano nella consulenza giuridica in materia di protezione dei dati personali: uno strumento di auto-valutazione (self-assessment tool) supporterà le imprese nell’adeguamento alla normativa in materia di protezione dati.
Per tutte le informazioni sul progetto è possibile consultare il sito del Garante per la protezione dei dati personali, alla pagina /regolamentoue/formazione/smedata.
