Newsletter 03.09.19
3 Settembre 2019Newsletter 17.09.19
17 Settembre 2019Ok al licenziamento per abuso di vettura e carte di credito aziendali
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 giugno 2019, n. 15777, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente che effettua rifornimenti di carburante dell’autovettura aziendale assegnatagli utilizzando le carte di credito aziendali oltre e al di fuori delle esigenze di servizio, addebitandone i costi alla società. Requisito implicito della fattispecie che l’utilizzo dovesse rispondere a un criterio di ragionevole correlazione con l’effettuazione della prestazione lavorativa senza alcun indebito profitto per il lavoratore. Rilevando la valutazione complessiva della condotta, non può non intravedersi una connaturata ed evidente intenzionalità.
Un nuovo servizio di consultazione della posizione previdenziale per i lavoratori privati
L’Inps, con il messaggio 1° agosto 2019, n. 2970, ha reso noto che per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo è attivo il nuovo servizio di controllo e consultazione della propria posizione previdenziale “CIP – Consultazione info previdenziali”.
L’applicazione, disponibile anche sull’app “INPS Mobile”, consente di visualizzare e scaricare in formato pdf ed excel una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle dell’Estratto conto individuale, utili per un controllo immediato della propria posizione previdenziale a partire da gennaio 2010.
TFR in aggiunta alle differenze retributive: non si assorbe nei casi di trasformazione da rapporto autonomo a dipendente
In caso di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, trova applicazione il principio dell’assorbimento, perché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del Ccnl in relazione al livello riconosciuto.
Ma la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 giugno 2019, n. 15609, ha ritenuto che tale principio non si applica per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo e non a quello dei singoli accantonamenti: ne consegue che, sicché ai fini della determinazione dell’importo dovuto a tale titolo non può operare l’assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro, detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.
Niente bonus reddito di cittadinanza per il lavoro domestico
Il bonus per chi assume un percettore del reddito di cittadinanza non può essere esteso al lavoro domestico. Pur rilevando l’aumento del numero di lavoratori domestici registrato negli ultimi anni anche per fornire assistenza ad anziani, non esistono sgravi contributivi e incentivi fiscali a favore di coloro che assumono badanti.
Il decreto legge 4/2019, nell’introdurre il reddito di cittadinanza, ha previsto un’agevolazione in favore dei datori di lavoro che assumono chi sta percependo l’aiuto. Consiste in uno sgravio contributivo pari all’importo del Rdc percepito e comunque non superiore a 780 euro. Il bonus viene riconosciuto per i mesi ancora non fruiti di reddito (che dura 18 mesi), con un minimo di cinque mensilità.
Vi sono sostanzialmente due ostacoli all’estensione dell’incentivo. Da una parte c’è il fatto che il lavoro domestico a fronte delle “particolari caratteristiche fiduciarie di questo tipo di rapporti” non favorisce “la stabilità e la continuità dell’occupazione con particolare riguardo alla possibilità di recesso unilaterale del datore di lavoro”. Dunque la linea del governo sembra essere quella di non incentivare il lavoro domestico in quanto non caratterizzato da una stabilità nel tempo. Inoltre, i contributi per colf e badanti sono comunque già ora più bassi rispetto a quelli del lavoro ordinario.
Su un altro fronte, la normativa che regola l’incentivo per chi assume un beneficiario del reddito di cittadinanza richiede il rispetto del regolamento Ue sul de minimis e ciò comporta che il beneficiario dello sgravio contributivo sia un soggetto che esercita un’attività economica. Requisito non posseduto dai datori di lavoro domestico.
