Newsletter 23.04.19
23 Aprile 2019Newsletter 07.05.19
7 Maggio 2019Pensione quota 100 a rischio se si lavora prima dell’età di vecchiaia
Per tutti coloro che entro il 2021 maturino i requisiti di 62 anni di età e 38 di contributi, si apre la possibilità di aderire a questo accesso straordinario e anticipato che consente di ottenere la pensione ben 5 anni prima di quella di vecchiaia e quasi 5 anni prima dell’anticipata (per gli uomini).
Ma la pensione quota 100 è incumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo fino all’età di pensione di vecchiaia, con ciò escludendo al neo-pensionato la facoltà di rimettersi nel mercato del lavoro pena la perdita degli importi erogati. Residua la possibilità di svolgere attività autonoma occasionale entro il limite di € 5.000 che non va a toccare la pensione.
Il CNEL propone il codice unico contratti
Parte dal CNEL la proposta di un Decreto Legge per istituire un codice unico dei contratti collettivi di lavoro da realizzare in collaborazione con l’INPS.
L’obiettivo è la limitazione della nascita di contratti “pirata” come accaduto nell’ultimo decennio, dato che ad oggi ci troviamo di fronte ad una lista di ben 888 accordi depositati, di cui solo nel commercio se ne contano 229. Il problema evidente è il dumping sociale: soggetti che lavorano negli stessi settori con applicazioni reddituali e contrattuali divergenti che pongono i dipendenti di aziende che applicano i contratti “minori” in condizioni di sfavore rispetto ai colleghi di aziende più virtuose.
La proposta del CNEL prevede l’individuazione di un codice alfanumerico per contratto da riportare nei flussi mensili INPS, con ciò evidenziando il CCNL applicato (e potenzialmente “aprendo” le porte a controlli mirati).
Trattenute alla fonte per i dipendenti dei forfettari
Torniamo su un tema aperto ad inizio anno sulla obbligatorietà dell’imposizione fiscale in capo ai datori di lavoro che applicano il regime forfettario. La norma a carattere generale disponeva la non-applicabilità dell’imposizione alla fonte sulle retribuzioni, con il conseguente obbligo del dipendente di versare le proprie tasse l’anno seguente tramite 730 o UNICO.
Con i DL “Crescita” approvato dal governo, si modifica il quadro normativo. I contribuenti che applicano il regime forfettario devono effettuare le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati di eventuali dipendenti.
Trasferimento del dipendente
La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di presentarsi presso la nuova sede lavorativa alla quale era stato destinato. La Corte ha ritenuto il licenziamento “non sufficientemente giustificato”alla luce del fatto che nella comunicazione relativa al trasferimento si evinceva solamente la carenza di posti di lavoro disponibili presso la sede di lavoro originaria.
La sentenza 11180 del 23 aprile 2019 ha sottolineato che, seppure l’elenco delle sedi di lavoro senza posti disponibili fosse contenuto in un accordo sindacale relativo ad una redistribuzione di tutto l’organico aziendale, questo non costituiva prova atta a sostenere le ragioni tecniche, organizzative e produttive che dovevano stare alla base del trasferimento medesimo.
