Newsletter 16.04.19
16 Aprile 2019Newsletter 30.04.19
30 Aprile 2019Ispettorato Nazionale del Lavoro: attività di vigilanza 2019
L’INL, in data 10 aprile 2019, ha pubblicato il documento di programmazione dell’attività di vigilanza per il 2019. Fra le priorità ispettive, oltre a lavoro nero e caporalato, è prevista un’intensificazione della vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, anche sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte del Decreto Dignità, nonché una specifica vigilanza sul reddito di cittadinanza.Settori principalmente coinvolti:
- Controllo lavoro sommerso, spesso di extracomunitari privi di permesso di soggiorno nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, del manifatturiero, del commercio e servizi, in particolare nelle aree geografiche del Mezzogiorno;
- Lotta al caporalato, strettamente connesso al lavoro sommerso, con l’aggravante dello sfruttamento lavorativo (di impatto penale), in particolare nelle aree geografiche del Mezzogiorno;
- Verifica della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di contratti a tempo determinato, con controlli mirati ad imprese di medie e grandi dimensioni che fanno ampio e frequente ricorso al contratto a termine;
- Contrasto alle cooperative, settori logistica-trasporto-servizi, che utilizzino contratti di lavoro inadeguati (elusione retributiva e contributiva) che causano condizioni di lavoro peggiorative per i lavoratori;
- Controllo della correttezza dei contratti di appalto, subappalto e distacco, con l’intento di far emergere casistiche tipiche di esternalizzazioni illecite, anche di tipo transnazionale;
- Pianificazione di verifiche ispettive sul corretto svolgimento dei rapporti di lavoro con soggetti titolari di partita IVA o con co.ci.co., frequentemente instaurati per dissimulare prestazioni subordinate;
- Pianificazione di verifiche ispettive per evitare abusi di utilizzo dello stage;
- Controlli su prestazioni ex accessorie – voucher;
- Con l’avvio dell’erogazione del c.d. “reddito di cittadinanza” e della attivazione dei correlati percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, saranno previste specifiche iniziative volte a verificare la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti richiesti per accedere alla prestazione
- Vigilanza tecnica, in particolare per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza e lavoro nel settore edilizia;
- Vigilanza previdenziale, che coinvolgerà Veneto e Friuli Venezia Giulia principalmente per attività nei settori cooperative di produzione e lavoro, piattaforme logistiche interporti, distacchi transnazionali.
Nel corso del 2019 sono programmati 147.445 accessi ispettivi tra area lavoristica, salute e sicurezza, previdenziale e assicurativa.
Il Ministero del lavoro chiarisce il diritto alla pausa pranzo delle lavoratrici nel periodo di allattamento
Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 16 aprile 2019, ha offerto chiarimenti in merito al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per allattamento di cui all’articolo 39, D.Lgs. 151/2001.Il Ministero precisa che, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come “intervallo”, porta ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro per un periodo temporale inferiore a 6 ore (nel caso di specie 5 ore e 12 minuti) dia diritto alla pausa ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 66/2003. Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.
Pensione anticipata: i chiarimenti INPS
Per chi fosse interessato, è possibile scaricare il documento INPS. Lo Studio può eventualmente metterVi in contatto con Patronati esperti in materia previdenziale per Vostri approfondimenti e valutazioni.
È il lavoratore a dover dimostrare il nesso di causalità se intende vantare il diritto ad un danno alla salute in ambito lavorativo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 5749, ha deciso che la violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, fanno sorgere in capo al datore di lavoro la responsabilità contrattuale. Pertanto, incombe sul lavoratore, che lamenta di avere subito un danno alla salute, a seguito dell’attività lavorativa svolta, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra. Solo se il lavoratore fornisce tale prova, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno.
