Newsletter 27.01.21
27 Gennaio 2021Novità 2021 Studio Spinacè
8 Febbraio 2021Contributi obbligatori 2021
Con circolare 10/2021 del 29/01/21 l’Inps rende noto che la misura per l’anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale rimane la stessa del 2020, dunque, di € 48,98.
Resta invariato a € 103.500 anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.
Il tetto della prima fascia di retribuzione annua, superato il quale si versa una aliquota aggiuntiva dell’1%, nel 2021 è pari a € 47.379. Gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, per le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, in formato cartaceo ed elettronico, sono pari, rispettivamente, a € 4 e 8 (€ 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili e simili o strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione).
Smart working e compatibilità mansioni
Nel contesto emergenziale in corso, l’accesso allo smart working è stato reso maggiormente flessibile e, attraverso il Decreto Cura Italia, è stato riconosciuto il diritto al lavoro da remoto in particolare a talune categorie, quali i lavoratori disabili o i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza 5961 del 21/01/21, si è espresso sul caso di una lavoratrice di azienda che, dopo lungo periodo di assenze ed essendo stata adibita a mansioni di addetta alla compliance aziendale – non ancora esercitate a causa delle assenze -, chiedeva di poter rendere la prestazione in regime di smart working dovendo accudire un parente disabile. L’azienda obiettava l’insussistenza dei presupposti di legge, spiegando come le prolungate assenze rendessero impossibile lo svolgimento della funzione da remoto in autonomia e che le mansioni in sé fossero incompatibili con tale modalità. Il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice, riconoscendo la sussistenza dei requisiti di legge e rilevando che la compatibilità andasse desunta dalla natura intellettuale delle mansioni assegnate, senza basarsi sulle circostanze specifiche del caso concreto.
Covid-19: agevolazioni fiscali per dispositivi di protezione individuale
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 nei luoghi di lavoro, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nel Titolo VI dedicato alle “Misure fiscali”, ha introdotto alcune agevolazioni.
Con l’articolo 125, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale. Dette spese devono essere sostenute da “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo delle risorse stanziate, e può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241 del 1997.
Con l’articolo 124, viene introdotta una disposizione agevolativa ai fini Iva per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
Colpevole lavoratore che ruba file dell’azienda
La Corte di Cassazione, con Sentenza 3000 del 25/01/21, ha ritenuto colpevole di appropriazione indebita, rivelazione di segreti industriali e di accesso abusivo al sistema informativo aziendale un lavoratore che, dopo aver rubato le informazioni riservate dell’azienda, le ha portate al nuovo datore di lavoro.
Appalto fittizio
Con Ordinanza 1754 del 27/01/21, la Corte di Cassazione ha affermato che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro opera ogni volta in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore solamente i compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né un’assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
