
Quota associativa Usarci 2021
14 Dicembre 2020Pausa natalizia
21 Dicembre 2020La penale per inadempimento è reddito da lavoro
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 578/E/2020, affronta il caso di una società che, in seguito a una riorganizzazione del gruppo, al ricorrere di determinate ipotesi si era impegnata nei confronti del contribuente – precedentemente dirigente di un’altra impresa – ad assumerlo riconoscendogli una Ral e un’anzianità convenzionale predeterminate, coerenti con il suo profilo professionale o, in caso d’impossibilità ad adempiere a tale obbligazione, a riconoscere al medesimo una determinata somma “a titolo di penale per l’inadempimento di obbligo di facere”, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione. Essendosi realizzata quest’ultima ipotesi la società aveva erogato l’emolumento:
- qualificandolo come reddito diverso (obblighi di fare, non fare o permettere ex articolo 67, comma 1, lettera l del Tuir), perchè l’importo non avrebbe tratto origine da un rapporto avente per oggetto una prestazione di lavoro;
- applicando una ritenuta a titolo di imposta del 30% (articolo 25, comma 2 del Dpr n. 600/1973), essendo il percettore un soggetto fiscalmente non residente in Italia.
La questione sottoposta all’esame dell’Agenzia, quindi, verte sulla corretta qualificazione reddituale delle somme erogate e sul relativo regime fiscale applicabile. Ne consegue che gli emolumenti sono da tassare in via separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir e che essendo erogati da una società italiana, anche se percepiti da un soggetto fiscalmente non residente, si considerano prodotti nel nostro Stato e quindi ivi imponibili (articolo 23, comma 2 lettera a) del Tuir) applicando la ritenuta prevista dall’articolo 23, comma 2, lettera d) del Dpr n. 600/1973.
Incapienza dovuta a Cig Covid non fa perdere il trattamento integrativo
Se il lavoratore, a seguito della cassa integrazione per Covid-19, dovesse avere un reddito incapiente, il sostituto di imposta dovrà comunque riconoscere il bonus fiscale e il trattamento integrativo per l’anno 2020 tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita. Lo precisa la circolare 29 del 14/12/20 dell’Agenzia delle Entrate, che fa il punto sullo sconto Irpef introdotto dal decreto legge 3/2020.
Le misure previste da questa disposizione sono:
- un trattamento integrativo riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda determinata sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, definito in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 01/07/20, è pari a € 600 per il 2020 e € 1.200 per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a € 28.000.
- un’ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese tra il 01/07 e 31/12/20 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, con importo complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 40.000.
Nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiare del trattamento integrativo. Nel caso in cui, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia stato possibile riconoscere il trattamento integrativo con la retribuzione di luglio 2020, i sostituti potranno riconoscere il beneficio fiscale anche in sede di conguaglio, ferma restando la ripartizione dell’intero importo spettante per il 2020 per le prestazioni rese dal 01/07/20.
Indennità Ristori-quater: nuova scadenza domande al 31 dicembre
Con la Circolare n. 146 del 14/12/20, l’Inps proroga la scadenza per la presentazione delle domande per il conseguimento dell’indennità di € 1.000 – di cui abbiamo parlato nella newsletter del 02.12.20 -, prevista in favore dei lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da parte del Decreto Ristori-quater (art. 9, DL n. 157/2020), al 31 dicembre 2020.
Percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione: anno 2020
In favore delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, il Ministero del Lavoro e il MEF, con Decreto 19 giugno 2020, approvano la determinazione dell’Inail n. 92 del 30/03/20 che a sua volta conferma, per il 2020, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa:
− 28%, fino a 10 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat);
− 18%, da 10,01 a 50 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat);
− 10%, da 50,01 a 200 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat);
− 5%, oltre 200 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat).
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la relativa domanda (modulo OT23) ed è applicata dall’azienda stessa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
