Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti cig
1 Dicembre 2020Newsletter 09.12.20
9 Dicembre 2020Indennità Covid-19 per i lavoratori colpiti dall’emergenza epidemiologica
Con la Circolare n. 137 del 26/11/20, l’INPS ricorda i requisiti di spettanza e modalità di richiesta per la fruizione delle indennità da parte di alcuni lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, previste, da ultimo, dal Decreto Ristori. Tali beneficiari non devono rinnovare la domanda all’INPS se hanno già goduto delle indennità disposte in loro favore dal Decreto Agosto. Per tutti gli altri, invece, è necessario presentare la richiesta di fruizione entro il 18 dicembre 2020.
L’articolo 15 del DL n. 137/2020 riconosce un’indennità onnicomprensiva di € 1000 una tantum in favore di tutte le categorie di lavoratori per le quali era stata già riconosciuta la medesima prestazione dal Decreto Agosto (art. 9 DL n. 104/2020), ad eccezione dei lavoratori marittimi.
I beneficiari sono:
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Chi ha già fruito dell’indennità prevista dal Decreto Agosto riceverà questa indennità automaticamente, mentre chi non ne ha fatto richiesta prima d’ora dovrà inoltrare domanda all’INPS entro il 18 dicembre 2020.
Le indennità di cui sopra sono incumulabili tra di loro e con le ulteriori quote di indennità introdotte in materia di Reddito di emergenza (Rem). Inoltre sono incompatibili con:
- indennità a favore dei domestici, degli sportivi e con quelle di sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- indennità a favore dei pescatori autonomi e a favore dei marittimi;
- pensioni dirette anche pro-quota a carico della Gestione Separata, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme prevideziali compatibili con l’AGO.
Le sole indennità previste per i lavoratori stagionali dipendenti da settori del turismo e degli stabilimenti termali (anche somministrati) sono incompatibili con l’assegno di disoccupazione Naspi.
I soggetti che fanno parte di un nucleo familiare già percettore del Reddito di cittadinanza possono fruire delle indennità riconosciute ai sensi del DL n. 137/2020, ma solo se l’importo del Reddito di cittadinanza risulta inferiore a quello delle indennità COVID-19 per ciascun mese di riferimento e, in tal caso, al posto del riconoscimento dell’indennità verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza per un importo pari alla sola differenza tra l’indennità stessa e l’importo del Reddito di cittadinanza percepito mensilmente.
Le indennità finora indicate sono compatibili con le seguenti prestazioni:
- assegno ordinario di invalidità;
- erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del DL n. 50/2017).
Incentivi assunzioni
Il D.L. 104/2020 ha introdotto due nuovi incentivi per le assunzioni effettuate dal 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, indipendentemente dall’età anagrafica:
- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nella generalità dei settori ad esclusione di quello agricolo (art. 6);
- a tempo determinato o con contratto stagionale, limitatamente ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7).
L’incentivo sarà fruibile a decorrere dalle competenze di novembre 2020 e consiste nell’esonero totale dei contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi – massimo 3 per le assunzioni a temine – e nel limite massimo di € 8.060 annui.
Gli incentivi riguardano esclusivamente:
- datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., ossia coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;
- datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali,..
Non trovano applicazione, invece, per:
- enti della pubblica amministrazione;
- datori di lavoro domestico;
- datori di lavoro del settore agricolo.
L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno che part-time. In quest’ultimo caso, l’importo dell’esonero deve essere proporzionalmente ridotto rispetto al tempo pieno.
Non è possibile godere dell’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di:
- apprendistato (tutte le tipologie);
- lavoro intermittente (indipendentemente dalla presenza o meno dell’indennità di disponibilità);
- lavoro domestico.
Qualora un contratto a tempo determinato oggetto di sgravio ai sensi dell’art. 7 del DL n. 104/2020 venga trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel medesimo periodo di cui sopra, per espressa previsione di legge il datore di lavoro avrà la possibilità di fruire anche dell’incentivo di cui all’art. 6 del medesimo decreto.
Il periodo di godimento può essere sospeso esclusivamente in caso di assenza obbligatoria per maternità, la fruizione dell’esonero in tal caso sarà differita per un periodo pari a quello dell’assenza.
Incentivi IO Lavoro
Con il decreto direttoriale n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020 (Allegato n. 1), l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha disciplinato, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la nuova agevolazione “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, disponendo che la gestione dello stessa sia in capo all’Inps.
L’incentivo spetta, per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di persone disoccupate provviste di DID, ai soli datori di lavoro che con l’assunzione hanno un incremento occupazionale netto, che deve intendersi come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. I posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.
L’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
Si precisa che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e di quanto ribadito dall’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020 citato, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Se il lavoratore assunto è tra i 16 e i 24 anni di età, la DID e l’incremento sono condizioni sufficienti per accedere al beneficio. Se il lavoratore assunto è maggiore di 24 anni di età, oltre alla DID e all’incremento è richiesta l’assenza di una regolare retribuzione negli ultimi 6 mesi (vedi definizione “lavoratore svantaggiato” art. 1, lett. a, decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 Ottobre 2017).
Nell’incentivo IO Lavoro, a differenza dell’esonero previsto dal d.l. 104, rientrano anche le assunzioni fatte con Apprendistato Professionalizzante, trovando applicazione solo durante il periodo formativo. Nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Sempre esclusi rapporti di lavoro intermittente, domestico e lavoro occasionale.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di € 8.060 annui, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
