Normalità operativa Studio Spinacè
7 Settembre 2020Smart working e congedi
14 Settembre 2020Nuova cassa ex D.L. 104/2020 compatibile con esonero contributivo?
Chiarito che dal 13 luglio scorso va considerata la nuova cassa ex D.L. n. 104/2020 con fruizione delle nuove 18 settimane (fino al 31/12/2020) e che non vi è la possibilità di cumulare queste settimane con le precedenti previste dal D.L. n. 18/2020.
Per espressa previsione della norma, l’esonero può essere riconosciuto anche ai datori che hanno richiesto periodi di integrazione salariale in base al decreto n. 18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
È necessario, dunque, declinare quali siano i casi che consentono di ricondurre la domanda di cassa integrazione al decreto 18.
È ragionevole ritenere che tutte le domande presentate entro il 14 agosto per completare le prime 18 settimane siano state richieste ai sensi del Cura Italia, dal momento che si tratta di un’istanza presentata prima dell’entrata in vigore del D.L. 104/2020.
Con un’interpretazione elastica si potrebbe arrivare a ricondurre al Cura Italia anche le settimane richieste dal 15 agosto, ma per periodi collocati a cavallo del 13 luglio. Mentre sono certamente riconducibili al Decreto Agosto, e quindi incompatibili con l’esonero, le domande presentate dal 15 agosto per periodi totalmente collocati a partire dal 13 luglio.
Infine, la circostanza che alcuni periodi di cassa integrazione collocati dopo il 13 luglio siano compatibili con l’esonero contributivo non esclude che essi, in relazione al contatore delle nuove 18 settimane, saranno computati nelle prime 9 settimane del Decreto Agosto.
Poichè al momento mancano ancora le istruzioni operative, consigliamo prudenza nell’optare per l’esonero, in attesa dell’applicabilità e dell’avallo dell’UE.
Per i lavoratori più a rischio serve una sorveglianza sanitaria ad hoc
Non è più necessaria la cosiddetta “sorveglianza sanitaria eccezionale” prevista dal D.L. n. 83/2020 e valida fino al 31/07/2020. La circolare 13 del 4 settembre dei Ministeri del Lavoro e della Salutela si chiarisce, inoltre, il venir meno dell’obbligo del datore di lavoro di attivarsi autonomamente per i casi più rischiosi (per età, immunodepressione, patologie oncologiche o altre malattie).
Nonostante ciò, il tema rimane delicato e alcune disposizioni sono ancora in vigore:
- il protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24/04/20, la cui applicazione è tuttora considerata dalla legge adempimento dell’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 del Codice civile (articolo 29 bis del Dl 23/2020), contempla il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione dei soggetti “con particolari situazioni di fragilità”, nei confronti dei quali “è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione”;
- autonoma richiesta del dipendente che può farne richiesta al medico competente, se il medico ritiene il rischio inerente l’attività lavorativa (articolo 41 del Dlgs 81/2008);
- proroga al 15/10/2020 del diritto allo smart working, se compatibile con la mansione, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio.
Licenziamento legittimo del lavoratore trovato in attività durante la malattia solo se ne compromette la guarigione
La Cassazione con ordinanza n. 18245/2020 ribadisce il principio per cui lo svolgimento di un’altra attività durante l’assenza dal lavoro può costituire grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, se essa è tale da pregiudicare o ritardare la guarigione. Correttezza e buona fede impongono al lavoratore, in questo senso, di astenersi, durante il periodo di assenza per malattia, da attività e comportamenti (lavorativi ed extra-lavorativi) che siano indice di scarsa attenzione rispetto alla tutela della propria salute ed ai doveri di cura personali.
Per la Corte di legittimità non è in assoluto vietato lo svolgimento di un’altra attività, ma essa deve porsi in rapporto di necessaria compatibilità con lo stato di malattia, senza pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore il più celere recupero dell’idoneità al lavoro. Anche durante la malattia il lavoratore rimane strettamente vincolato al puntuale rispetto delle obbligazioni che, in via diretta o indiretta, discendono dal contratto di lavoro. È, dunque, onere di ogni lavoratore non solo attivarsi per una pronta guarigione, ma anche di astenersi da attività e comportamenti, di natura lavorativa o personale, che possano ritardare il rientro in servizio.
Il caso affrontato dalla Cassazione era relativo al licenziamento per giusta causa di un dipendente per aver prestato attività lavorativa nel bar pasticceria della moglie durante un periodo di assenza dal lavoro per “dermatite acuta alle mani”. All’esito del giudizio era emerso che il lavoratore si era occupato di svolgere attività (lavaggio stoviglie e preparazione caffè) che esponevano le mani a fonte di calore. La Cassazione, confermando la pronuncia già resa nei due gradi di merito, ha confermato il licenziamento sul presupposto che il comportamento tenuto dal lavoratore, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva sussistenza dello stato di malattia, era idoneo a ritardare la guarigione.
Misure di protezione collettive prioritarie sui luoghi di lavoro
In materia di sicurezza sul lavoro il criterio di priorità delle misure di protezione collettiva nei luoghi di lavoro rispetto a quelle individuali ha carattere diffuso in quanto richiamato più volte dal Dlgs n. 81/2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo ha ricordato la Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 18137/20 pubblicata lunedì 31 agosto, con la quale, cassando la sentenza della Corte territoriale, ha accolto il ricorso dei genitori di un lavoratore che aveva subito un infortunio mortale per una caduta da 12 metri. La vittima, dipendente di una impresa subappaltatrice, stava operando sul tetto di un capannone industriale della ditta committente e, per motivi non accertati, si era sganciato dalla linea vita di ancoraggio, precipitando al suolo. La circostanza che il lavoratore fosse stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (Dpi) (cintura e imbragatura) a tutela del pericolo di caduta dall’alto, in alternativa alle misure di sicurezza collettive, e che l’evento si fosse verificato per una condotta imprevedibile e azzardata, convinceva la Corte di merito ma non quella di legittimità.
I giudici di legittimità hanno ricordato che i Dpi vanno impiegati se i rischi non possono essere evitati o ridotti con i mezzi di protezione collettiva (articolo 75 del Testo unico), nonché la possibilità di adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, in caso di esecuzione di lavori particolari per cui è richiesta l’eliminazione temporanea di un dispositivo di sicurezza collettiva, terminato il quale sia disposto l’immediato ripristino della misure collettive (articolo 111 Testo unico). È stata, ancora, evidenziata la necessità di accertare, prima dell’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili e fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, che tali strutture abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego (articolo 148 del Testo Unico).
Per la Cassazione appare chiaro, quindi, come nei casi citati e in particolare nei lavori sui tetti sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l’unico ed esclusivo limite dato dal fatto che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava però sul datore di lavoro e, per quanto di competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.
