Bando “Conciliamo”
19 Novembre 2019Newsletter 03.12.19
3 Dicembre 2019Computano anche i giorni non lavorati nel calcolo del comporto
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 settembre 2019, n. 22928, ha stabilito che nelle ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nel calcolo del periodo devono essere inclusi – oltre ai giorni festivi – anche quelli di fatto non lavorati, che cadono durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico. In difetto di prova contraria da parte del lavoratore, opera una presunzione di continuità dell’episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell’assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta. La prova idonea a smentire la presunzione di continuità può essere costituita solo dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa.
Più tutele per gli iscritti alla gestione separata in caso di malattia e degenza ospedaliera
L’Inps, con circolare n. 141 del 19 novembre 2019, ha illustrato le novità normative introdotte dal D.L. 101/2019, che ha ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata e ha fornito le prime istruzioni. Vi rimandiamo alla circolare qualora interessati e restiamo a disposizione per chiarimenti.
Attiva la procedura telematica per la richiesta degli sgravi in caso di assunzione di soggetti percettori del reddito di cittadinanza
L’Inps, con comunicato stampa del 15 novembre 2019, ha reso noto di aver rilasciato la procedura informatica per richiedere l’Incentivo per l’assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza, spettante ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di RdC.
Elementi di valutazione dell’eterodirezione nelle prestazioni di natura intellettuale
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 settembre 2019, n. 23520, ha stabilito che in caso di prestazioni che per la loro natura intellettuale mal si adattano a essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro deve essere verificato mediante il ricorso a elementi sussidiari (e ulteriori, quindi, rispetto al criterio della direzione), che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto. Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra una dottoressa e un istituto ospedaliero, formalmente regolato da una serie di contratti di collaborazione autonoma, per lo svolgimento di attività di medico ospedaliero.
Licenziamento per soppressione del posto di lavoro: onere della prova in capo al datore di lavoro
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° ottobre 2019, n. 24491, ha stabilito che grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, seguito, di lì a poco, dalla pubblicazione di avvisi di ricerca di figure professionali analoghe al lavoratore licenziato.
