Newsletter 09.07.19
9 Luglio 2019Newsletter 23.07.19
23 Luglio 2019Giurisprudenza 1: Licenziamento per giusta causa per lo schiaffo al collega
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 maggio 2019, n. 13534, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore che reagisce allo schiaffo di un collega dopo averlo provocato, dovendosi ritenere che, elisa l’esimente dello stato di necessità, residuino il fatto oggettivo e la sua antigiuridicità, fatto che il Ccnl applicato espressamente sanziona con il licenziamento, sussistendo anche l’incidenza sull’organizzazione aziendale, attesi i due certificati medici dai quali risulta il periodo di riposo prescritto per entrambi i dipendenti.
Giurisprudenza 2: Inidoneità alla mansione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 21 maggio 2019, n. 13649, ha stabilito, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, che sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte ratione temporis all’applicazione dell’articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003, di recepimento dell’articolo 5, Direttiva 2000/78/CE, dall’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto articolo 5.
Giurisprudenza 3: Licenziamento per giusta causa e valutazione in concreto dei fatti
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2019, n. 13865, ha stabilito che, ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, essendo richiesto, comunque, l’accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, fermo restando, tuttavia, che, il giudice del merito – anche nel caso in cui proceda a valutazione autonoma della fattispecie contemplata dalla norma collettiva – non può prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nell’individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni.
L’intelligenza artificiale valorizza la formazione
Si prevede che nel 2063 la maggioranza dei lavori sarà fatta dai robot. Un settore in cui l’intelligenza artificiale è destinata a pesare sempre di più è quello delle risorse umane, non senza perplessità. La reputazione web come attrattiva delle aziende e dei lavoratori non è ancora percepita come sostitutiva appieno della “stretta di mano” e i software di controllo per migliorare la produttività sono ancora intesi come messaggio di sfiducia verso i lavoratori.
Obbiettivo: l’azienda nel processo di integrazione di strumenti di intelligenza artificiale, deve imporsi il dovere di alimentare fiducia e trasparenza, formare i dipendenti sulle competenze trasversali, abbracciare l’agility e quindi il cambiamento. Alla paura di perdere il lavoro e alla resistenza a cambiare processi e abitudini, le aziende devono rispondere lavorando sulla consapevolezza di nuove prospettive che l’intelligenza artificiale crea.
