Newsletter 22.12.21
22 Dicembre 2021Newsletter 05.01.22
5 Gennaio 2022Registrazione occulta riunione aziendale
Secondo il Regolamento UE 679/2016, registrare in modo occulto una riunione aziendale costituisce un trattamento illecito dei dati personali, così come cederla anche a distanza di anni ad altri colleghi, che poi la utilizzano in un contenzioso contro il datore di lavoro. La suddetta registrazione risulterebbe lecita nel caso in cui fosse funzionale “per precostituirsi mezzo di prova” e “pertinente alla tesi difensiva“, altrimenti comporta una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico è il Tribunale di Venezia con sentenza del 02/12/21 a confermare quanto esposto, pur definendo la registrazione un legittimo strumento di raccolta delle prove, solo nel caso in cui, però, il lavoratore abbia subito una lesione di un diritto o veda minacciata la propria posizione aziendale.
Congedo obbligatorio per i neo papà
I lavoratori dipendenti che nel 2022 diventeranno neo papà, per la nascita o l’adozione di un figlio, avranno diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio più un giorno di astensione facoltativa retribuiti al 100% da fruire entro i primi 5 mesi. Per introdurre una maggiore condivisione tra genitori nella cura dei figli, inoltre, è all’esame del Senato il cosiddetto Family Act, disegno legge per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Tra le proposte presenti c’è anche quella di stabilire un periodo minimo di almeno 2 mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore. Attualmente meno del 30% dei fruitori di congedi parentali facoltativi – periodo opzionale di astensione al lavoro fino a 6 mesi che spetta sia alla madre dopo la maternità si al padre con retribuzione al 30% fino ai 6 anni – è costituito dai padri.
Novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro irregolare presenti nella conversione in legge del Decreto Fiscale
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 215 del 17/12/21 di conversione del cosiddetto Decreto Fiscale, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
In merito alle misure finalizzate al contrasto del lavoro irregolare vanno segnalate alcune novità, tra cui l’introduzione di una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro fatta dal committente per l’avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali. Nello specifico, viene adottato il nuovo provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale:
- quando l’Ente durante un’ispezione riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato irregolarmente, quindi senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, o inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Durante tutto il periodo di sospensione, all’impresa destinataria del provvedimento è vietato contrattare la Pubblica Amministrazione e le stazioni appaltati. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
Inoltre, il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività indicate all’art. 3 secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono individuare uno o più preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I preposti poi dovranno sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi devono intervenire per modificare il comportamento fornendo le necessarie indicazioni.
Il nuovo comma 8-bis, infine, stabilisce che gli organismi paritetici debbano comunicare annualmente all’INL e all’INAIL i dati relativi:
- alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
